Con il D.L. 22-10-2016 n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 24 ottobre 2016, n. 249 (in vigore dal 24 ottobre 2016), come modificato dalla Legge di Stabilità 2017, nel testo approvato dal Senato (Legge di conversione 1 dicembre 2016 n. 225), si riaprono i termini per la voluntary disclosure, la speciale procedura di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti il ripristino della legalità con il Fisco.
Viene fissato, quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza di voluntary, quello del 31 luglio 2017.
L’istanza deve riguardare esclusivamente reati fiscali commessi entro il 30 settembre 2016, con possibilità di integrazione dell’istanza stessa e di produzione dei documenti fino al 30 settembre 2017.
Non possono aderire alla nuova procedura, neanche per interposta persona, i contribuenti che abbiano aderito alla versione “Voluntary 2015” ed i contribuenti per i quali sia stato già notificato un avviso di accertamento da parte del Fisco per conti illegalmente detenuti all’estero.
Resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014 n. 186.
Viene confermata la procedura di conciliazione anche per i contanti interni non dichiarati e i titoli al portatore, per i quali si sia realizzata evasione fiscale e, quindi, maturato un reato di evasione (“collaborazione volontaria nazionale”).
Il contribuente che presenterà richiesta di adesione alla “voluntary disclosure sul contante interno” dovrà seguire una procedura specifica e precisamente, dovrà:
a) unitamente alla presentazione dell’istanza, rilasciare una dichiarazione (autodichiarazione) nella quale attesti che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5 quinquies, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227 (reati fiscali);
b) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati (30 settembre 2017), all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati (30 settembre 2017) al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.
Altra novità della “voluntary disclosure bis“ riguarda il calcolo delle imposte da pagare, che potrà essere fatto dal contribuente: gli autori delle violazioni potranno, infatti, provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017; il versamento potrà essere ripartito in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017.
Anche nella voluntary disclosure 2017 è previsto il c.d. “condono penale”: non si verrà puniti per reati penali connessi all’evasione (fatta esclusione per quelli più gravi).
I professionisti che assisteranno i contribuenti dovranno segnalare gli importi ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Questa procedura dovrà essere seguita da ulteriore dichiarazione sulle modalità di acquisizione dei contanti.
Nello specifico, il Notaio che assisterà i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, dovrà, pertanto, nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica di cui al DLgs 231 del 2007:
- far rendere al contribuente la dichiarazione circa le modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura;
- effettuare la segnalazione di rito.

AUTORE

Daniela Riva è notaio in Lecco con studio in Vicolo della Torre, 15. Avvocato del Foro di Lecco dal 2004 al 2013. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano e diplomata in maturità classica presso il Liceo Classico “A. Manzoni” di Lecco.