Verso la disciplina giuridica della sharing economy


C’era una volta il futuro 3 – Nuovi spunti dal XXXIII Congresso del Comitato Franco Italiano dei Notariati Ligure e Provenzale.

Eccomi di nuovo con il seguito, come preannunciato alla fine dell’articolo sulla storia del Comitato, dedicato questa volta all’intervento del professor Guido Smorto, docente di Diritto privato comparato e Analisi economica del diritto all’Università di Palermo, sul tema della Sharing Economy.

Non mancano anche qui spunti di riflessione per il futuro della nostra professione.

Si dice spesso che la proprietà sta lasciando posto al godimento. Si stanno affermando nell’economia moderna pratiche di condivisione tramite piattaforme on-line di beni e di servizi tra privati. Questa è la sharing economy.

E’ un mondo giuridico nuovissimo, in cui gli spazi verranno occupati dagli operatori del diritto che prima avranno capito le evoluzioni in atto.

E’ un mondo ancora privo di adeguati strumenti normativi, in cui la politica si trova ora a dover scegliere tra una ulteriore massiccia deregolamentazione da un lato, o l’estensione dei controlli e la selezione dei protagonisti, quindi un aumento della regolamentazione, a tutela dei cittadini (consumatori, imprenditori e lavoratori), dall’altro.

Perché non iniziamo ad occuparci seriamente di strumenti giuridici a tutela del godimento dei beni?

La forza esecutiva dei nostri atti è un valore aggiunto da giocarsi con destrezza.

Ma permettetemi di fare un passo ulteriore.

Uno dei problemi maggiori della sharing economy sono i meccanismi reputazionali. Un operatore ottiene successo o viene espulso dal mercato sulla base dei giudizi che riceve sul web, ma chi controlla chi sono i soggetti che esprimono i giudizi?

E chi controlla la correttezza dei sistemi di elaborazione degli algoritmi che assegnano i punteggi di valutazione?

Si dice che l’attivazione di un sistema reputazionale richiede una gestione unitaria, trasparente e centralizzata delle informazioni.

Trasparenza, indipendenza e terzietà … Ci ricorda qualcosa?

Noi siamo quelli che immettono nei registri pubblici i dati sicuri, siamo tradizionalmente il filtro di legalità, autorità terza e indipendente.

I meccanismi reputazionali non sono solo quelli della sharing economy, ma hanno un ampio spettro di utilizzo generalizzato nell’economia delle imprese.

Mi piace immaginare un nuovo spazio di attività per il notariato del futuro anche in questo campo.

Chi governerà il notariato nei prossimi anni potrà limitarsi a difendere le prerogative tradizionali della professione o potrà impegnarsi per declinarle in modo nuovo.

Questa è la sfida.

Buona lettura

Rosaria Bono

OOOoooOOO

a cura del prof. Guido Smorto

Verso la disciplina giuridica della sharing economy

In un editoriale pubblicato quest’estate sul New York Times dal titolo “Uber and the New Liberal Consensus” il Nobel per l’economia Paul Krugman analizzava le ragioni per cui Uber – insieme con Airbnb azienda simbolo della sharing economy – si fosse trasformata nel terreno d’elezione del dibattito politico delle presidenziali americane del 2016, con i repubblicani entusiasticamente schierati al suo fianco e i democratici, Hillary Clinton in testa, divisi tra il riconoscimento di nuove opportunità economiche e i timori per lavoratori e utenti.

Appena qualche mese prima, nel febbraio 2015, la sharing economy aveva ricevuto la sua consacrazione sul piano linguistico quando il prestigioso Oxford Dictionary aveva coniato una voce ad hoc, definendola “un sistema economico nel quale beni o servizi sono condivisi tra privati, gratuitamente o in cambio di una somma di denaro, tipicamente attraverso internet”. E a fugare i residui dubbi sul fatto che nel volgere di pochissimi anni, da oggetto di profezie su un futuro più o meno prossimo, la sharing economy si sia rapidamente trasformata in una realtà economica imponente, basta guardare le impressionanti curve di crescita pubblicate nei primi recentissimi report sul tema da Bloomberg, Niessen o PwC.

Perché tutta questa improvvisa attenzione?

E cos’è esattamente la sharing economy?

Con questa espressione o con le altre analoghe – collaborative, peer o gig economy, collaborative consumption e gli equivalenti italiani: economia collaborativa, economia della condivisione, consumo collaborativo – si definisce comunemente una galassia di pratiche economiche eterogenee caratterizzate dalla condivisione tramite una “piattaforma” on line di beni e servizi tra privati (i “pari”, secondo la traduzione dell’espressione inglese “peer”).

Queste possibilità di scambio peer-to-peer (p2p), che all’inizio della rete erano confinate al file sharing e al mondo digitale, negli ultimi anni hanno riguardato in misura crescente l’economia reale, investendo molti settori human-intensive: l’offerta di alloggi (Airbnb), il trasporto urbano (Uber) ed extraurbano (Blablacar), la logistica (Instacart; Postmates) e il settore bancario e creditizio con il social lending (Zopa, Prosper), il crowdfunding (Kickstarter, Indiegogo) e la nascita di monete complementari (Bitcoin).

È l’irresistibile ascesa dell’on-demand economy o, per dirla con un sempre più diffuso neologismo, l’uberification dell’economia che sta provocando una profonda trasformazione dell’organizzazione produttiva e del lavoro.

Il punto di novità più importante riguarda l’inedita offerta di beni e servizi attraverso piattaforme on line gestite da imprese quasi del tutto prive di infrastrutture e di lavoratori propri secondo uno schema organizzativo astrattamente replicabile in molti settori: basta individuare un settore nuovo, applicare la formula on-demand e – come sostiene il Wall Street Journal – c’è “un Uber per tutto”.

Sul piano economico, quelli della sharing economy sono mercati “bilaterali”: l’impresa gestisce una piattaforma che svolge la funzione di “luogo di incontro” fra due gruppi interdipendenti di agenti economici, ciascuno appartenente ad uno dei due lati della piattaforma.

Mentre i primi esempi di questo tipo di mercati riguardano carte di credito (dove si incontrano titolari e negozi convenzionati) e centri commerciali (negozianti e consumatori), è con l’avvento dei computer e di internet, e soprattutto con la nascita di piattaforme di intermediazione peer-to-peer, che si determina una proliferazione senza precedenti di mercati bilaterali.

Sul piano giuridico questa particolare struttura si riflette nelle condizioni generali di contratto pubblicate nei siti di intermediazione p2p, le quali descrivono la piattaforma on line come “mercato”, semplice luogo virtuale di incontro tra pari, escludendo così che chi la gestisce sia parte del contratto stipulato tra gli utenti e, come tale, responsabile per gli inadempimenti e le condotte illecite di uno dei contraenti a danno di controparte o di terzi.

Di fronte a questi cambiamenti è immediatamente evidente che molte delle norme che disciplinano i tanti settori investiti dall’economia della condivisione risultano oggi inadeguate, ma cosa fare? Serve una massiccia deregolamentazione di interi comparti ingessati da regole soffocanti o piuttosto l’estensione degli standard professionali vigenti ai nuovi agenti economici? Per dirla in inglese, regulating up o deregulating down? Per risolvere il dilemma occorre innanzitutto comprendere chi sono davvero questi “peer”.

L’affermazione secondo cui occorrono regole più leggere per chi, occasionalmente e in modo non professionale, affitta casa o divide le spese dell’auto è senz’altro ragionevole. Così si spiega la costante sottolineatura, da parte delle imprese della sharing economy, del carattere “amatoriale” del servizio erogato: non solo una strategia di marketing che mira a valorizzare l’orientamento alla comunità che tanto piace ai consumatori, ma la presa di distanza dai servizi di tipo professionale e soprattutto dalle loro soffocanti regole. Un simile argomento, tuttavia, perde gran parte della propria forza persuasiva se riferito ad attività economiche svolte in modo continuativo, organizzato e con ritorni economici notevoli, come nel caso di chi “condivide” a pagamento decine o centinaia di immobili o lavora a tempo pieno come autista per un servizio di ride sharing.

Non è un caso che siano proprio i professionisti dei settori incisi a rimarcare la sostanziale identità di posizioni – host di Airbnb e albergatori, driver di Uber e tassisti – per concludere che le imprese della sharing economy agiscono nei fatti come professionisti senza pagare le tasse e senza rispettare le regole.

D’altra parte, se è vero che le regole sull’erogazione di prestazioni professionali risultano inadeguate a disciplinare l’offerta di beni e servizi da parte di soggetti privati, sottrarre tali attività alla disciplina vigente pone un chiaro problema di tutela degli utenti. Il timore diffuso è quello di una “corsa verso il basso” e la storia ce lo insegna: basta andare alle origini della regolamentazione di molti dei settori in questione, a partire dai taxi, per vedere come gran parte delle regole oggi contestate siano sorte in risposta alle inefficienze di un libero mercato che, soggetto alle sole forze della concorrenza, aveva prodotto insicurezza, risarcimenti inadeguati in caso di infortuni e retribuzioni insufficienti.

Comunque la si pensi, quel che è certo è che il confine una volta molto netto tra produttore e consumatore oggi si confonde sempre più e con esso entra in crisi la possibilità di articolare regole chiaramente separate per professionisti e non. Lavoratori “alla spina” li ha definiti l’Economist in un famoso editoriale accompagnato da una copertina su cui campeggiava un grande rubinetto da cui sgorgavano lavoratori di ogni sorta: una massa di forza lavoro formalmente indipendente e disponibile a richiesta (on demand) pronta a soddisfare il crescente desiderio di rapidità e convenienza cui le nuove tecnologie hanno abituato i consumatori, secondo un modello organizzativo che, oltre a consentire l’esecuzione di compiti circoscritti e di tipo ripetitivo (Amazon’s Mechanical Turk, Taskrabbit), si afferma anche per professionalità complesse come quelle di avvocati (AxiomLaw, Quicklegal, Upcounsel), consulenti (Eden McCallum) medici (Medicast, Heal) e top manager (Talent Group).

Ma c’è di più. Le imprese della sharing economy hanno anche contribuito a ridefinire i meccanismi di fiducia propri dei mercati tradizionali, con ciò sviluppando una notevole capacità di autoregolarsi. La definizione di sistemi di rating e feedback in cui sono gli stessi utenti a fornire le informazioni al mercato consente di risolvere molte delle c.d. “asimmetrie informative” che in passato potevano essere affrontate solo attraverso la regolazione pubblica. È questa inedita capacità di auto governo che sta alla base della tesi, accolta in tanta letteratura sul tema, secondo cui l’architettura delle piattaforme p2p porti con sé efficaci strumenti di informazione e di tutela e che, di conseguenza, la soluzione ai problemi giuridici sia riconoscere al mercato stesso il compito di autoregolarsi, magari delegando il compito a organismi di categoria sulla falsariga delle gilde medievali.

Le questioni, come si vede, sono molte e fondamentali. E anche se finora la sharing economy è entrata nel dibattito pubblico soprattutto per le sue conseguenze più immediate e clamorose – le proteste di tassisti o quelle degli albergatori – da qualche tempo qualcosa sta cambiando e anche le grandi istituzioni nazionali e sovranazionali hanno iniziato a dibattere delle novità in atto. Stare alla finestra a guardare può anche rispondere a una strategia precisa: stabilire regole nella fase iniziale di un fenomeno si espone al pericolo di non comprendere a fondo l’oggetto che si intende regolare e di sbagliare bersaglio e soluzioni; ma anche attendere che il fenomeno si consolidi prima di intervenire espone al rischio opposto, di non poter più modificare una condizione di fatto oramai stabile. Il pericolo, insomma, è arrivare troppo presto, ma anche troppo tardi, secondo il noto dilemma di Collingridge.

Cosa fare, dunque? La sharing economy crea ricchezza in molti modi: sfrutta risorse inutilizzate, rende più competitivi i mercati, abbassa i costi di ricerca di beni e servizi e di migliori condizioni di contratto, favorisce la circolazione delle informazioni e aumenta il surplus dei consumatori. Ed è importante riconoscere le opportunità di mercato e di comunità che nascono con la diffusione delle nuove pratiche di condivisione. Rimangono tuttavia importanti decisioni da prendere, che riguardano in primo luogo l’efficienza dei mercati e l’individuazione di una “nuova divisione delle responsabilità regolative”, ma che vanno ben oltre: dall’impatto sul tessuto urbano (il dibattito sulle c.d. smart o sharing city) alle conseguenze sul piano distributivo, a partire dalla materia del lavoro. Solo attraverso una seria riflessione su questi temi sarà possibile elaborare risposte efficaci alle tante sfide poste dalle nuove forme economiche e favorire processi reali di innovazione sociale, dal governo delle città fino alle strategie di tipo globale.

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Verso la disciplina giuridica della sharing economy
 ultima modifica: 2016-02-19T13:04:47+01:00 da Redazione Federnotizie
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