Corte di giustizia dell’Unione europea: è legittima la riserva di competenza dei notai per gli atti immobiliari

Con una Sentenza depositata poche ore fa, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che è compatibile con il diritto dell’Unione e, pertanto, legittima la riserva esclusiva di competenza a favore dei notai in relazione all’autenticazione degli atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari.

Gli Stati membri, dunque, possono legittimamente prevedere norme di riserva all’interno del proprio ordinamento, poiché esse – secondo le parole della Corte – “contribuiscono a garantire la certezza del diritto quanto alle transazioni immobiliari e il buon funzionamento del libro fondiario e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, costituisce un motivo imperativo di interesse generale”.

Questi, in breve, i fatti della causa C-342/15, che ha trovato soluzione con l’odierna pronuncia.

La proprietaria di una quota indivisa di un immobile sito in Austria richiede l’effettuazione di una formalità immobiliare nel libro fondiario austriaco relativamente al proprio diritto, sulla base di una domanda autenticata da un avvocato della Repubblica Ceca conformemente al diritto di questo Paese. Senonché il tribunale distrettuale austriaco, cui la signora ha presentato la domanda di annotazione, respinge l’istanza, in quanto non autenticata da un tribunale o da un notaio come richiesto dal diritto austriaco.

La vicenda giunge fino alla Corte Suprema austriaca, che rimette alla Corte di Lussemburgo la seguente questione: se la direttiva sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (dir. 77/249/CEE), nonché l’art. 56 TFUE in tema di libera prestazione dei servizi, consentano a uno Stato membro di riservare ai notai la facoltà di autenticare gli atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari, così escludendo la possibilità di riconoscere nello Stato un atto autenticato da un avvocato stabilito in altro Stato membro.

La Corte di Giustizia, nel pronunciarsi sulla questione, rileva che i registri immobiliari, soprattutto negli Stati in cui è presente un notariato di tipo latino, rivestono un’importanza decisiva nelle transazioni immobiliari.

La relativa tenuta, quindi, rappresenta una componente fondamentale dell’amministrazione preventiva della giustizia, in quanto mira a garantire una buona applicazione della legge e la certezza del diritto quanto agli atti stipulati tra privati: aspetti, questi, che rientrano tra i compiti e le responsabilità dello Stato.

In tale contesto, le disposizioni nazionali che impongono una verifica – da svolgersi per mezzo di professionisti investiti di una funzione pubblica – dell’esattezza delle annotazioni nei registri immobiliari, contribuiscono a garantire la certezza del diritto e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia.

Quest’ultima, costituendo un motivo imperativo di interesse generale, consente di giustificare una restrizione al principio della libera prestazione dei servizi.

Tale restrizione, nella materia in esame, è sicuramente proporzionata, dal momento che in Austria (come pure in Italia) il notaio “non si limita a confermare l’identità di una persona che ha apposto una firma su un documento”, ma viene altresì “a conoscenza del contenuto dell’atto (…) allo scopo di assicurarsi della regolarità della transazione”, oltre a verificare “la capacità (…) a compiere atti giuridici” delle parti. Per contro, “l’attività espletata dagli avvocati e consistente nel certificare l’autenticità delle firme apposte in calce a taluni atti non è assimilabile all’attività di autenticazione svolta dai notai”.

La Corte conferma, così, le conclusioni presentate il 21 settembre 2016 – nell’ambito della stessa causa – dall’Avvocato Generale (puntualmente sintetizzate da Dario Restuccia in CNN Notizie del 19 dicembre 2016).

In quella sede, l’Avvocato Maciej Szpunar aveva osservato che, dati gli obbiettivi d’interesse pubblico sottesi all’attività notarile, la quale è volta a garantire la legalità e la certezza del diritto, sono pienamente giustificate, in relazione a tale attività, le restrizioni alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE. Ed essendo il corretto funzionamento della pubblicità immobiliare un obbiettivo di cruciale importanza, che tali restrizioni idonee a garantire, queste ultime debbono ritenersi proporzionate.

In altre parole, come ha affermato la Corte nella sentenza odierna, “la circostanza che le attività connesse all’autenticazione degli atti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari siano riservate a una specifica categoria di professionisti, depositari della fede pubblica, e su cui lo Stato membro coinvolto esercita un particolare controllo, rappresenta una misura adeguata a conseguire gli obiettivi di buon funzionamento del sistema del libro fondiario e di legalità e certezza del diritto quanto agli atti stipulati tra privati”.

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Corte di giustizia dell’Unione europea: è legittima la riserva di competenza dei notai per gli atti immobiliari ultima modifica: 2017-03-09T17:02:53+01:00 da Matteo Mattioni
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