Una nuova circolare ministeriale per gli ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 (.PDF) con la quale si propone di dare le basi di una prassi applicativa volta a garantire uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale per l’iscrizione degli enti del terzo settore nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Una prima parte è dedicata alle questioni collegate alle nuove iscrizioni di enti che intendono assumere la qualifica di enti del terzo settore (ETS); una seconda parte invece riguarda la fase della trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) iniziata il 23 novembre 2021 con l’operatività del RUNTS, ai sensi dell’art. 54, CTS.

Si riportano brevemente i punti di maggior interesse notarile e quelli che costituiscono novità nella interpretazione delle norme del CTS e del decreto n. 106 del 15 settembre 2020 (detto anche “decreto RUNTS”).

Procedimento di iscrizione

La circolare riassume le caratteristiche dell’attività istruttoria del procedimento di iscrizione che, per gli enti che non intendono assumere la personalità giuridica, è contenuta nell’art. 47, CTS e nell’art. 8 del decreto RUNTS. Per questi enti la presentazione della domanda è effettuata dal legale rappresentante dell’ente (art. 47, CTS e art. 8 del decreto n. 106/2020), oppure, se l’ente appartiene ad una rete associativa, dal legale rappresentante della rete. Si esclude che possa farlo il notaio, neanche qualora delegato nell’atto costitutivo o nel verbale portante la decisione di assumere la qualifica di ETS. Il Ministero afferma che i poteri istruttori dell’Ufficio RUNTS devono mantenersi entro un’attività di accertamento e non possono essere discrezionali; riguardano la regolarità formale dell’istanza, ivi comprese la completezza e correttezza della documentazione nonché la conformità delle norme statutarie a quelle inderogabili del CTS.

Si conferma la piena competenza del notaio qualora si tratti invece di enti: (i) di nuova costituzione che intendono assumere la personalità giuridica, oltre la qualifica di ETS, mediante l’iscrizione al RUNTS; (ii) già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS e quindi “passare” dal RPG al RUNTS; (iii) associazioni non riconosciute, siano o meno già ETS, che intendono assumere la personalità giuridica e ottenere (o mantenere) la qualifica di ETS.

Il notaio deve verificare sia il rispetto di quanto previsto nel Codice civile per la costituzione dell’ente, sia la conformità alle disposizioni del CTS in genere ed a quelle relative alla specifica qualifica che l’ente intenda conseguire (ODV, APS, Ente filantropico etc.), sia la verifica della sussistenza del patrimonio. Per gli enti in questione, in considerazione delle verifiche fatte dal notaio, i poteri dell’ufficio sono limitati al controllo di regolarità formale, fatta eccezione per i casi di “estrema irregolarità” (es: se si chiede l’iscrizione di quegli enti esclusi dal Terzo Settore ai sensi art. 4 secondo comma, CTS).

“Passaggio” dal RPG al RUNTS

L’ente già in possesso di personalità giuridica che voglia assumere la qualifica di ente del terzo settore mediante l’iscrizione al RUNTS, deve avvalersi della procedura prevista nell’art. 22, CTS, secondo la quale il notaio ha competenza esclusiva a verbalizzare la decisione del competente organo di divenire ETS e contestualmente adeguare lo statuto al CTS. È escluso in ogni caso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione, o chiedere approvazione delle modifiche statutarie, alle autorità preposte alla tenuta del registro delle persone giuridiche. In proposito si rimanda alla Massima n° 9 della Commissione massime del terzo settore del Consiglio notarile di Milano.

Il punto più dibattuto di questo procedimento consiste nella documentazione contabile da produrre. L’art. 16 del decreto RUNTS (richiamato dal successivo art. 17 che regolamenta proprio il “passaggio” da RPG al RUNTS) chiede che “dall’istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo in conformità all’articolo 22 comma quattro del codice, nonché gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell’articolo 8 per quanto compatibile”. La circolare chiarisce che unico soggetto competente a rilasciare l’attestazione è il notaio, il quale dovrà basarsi su documenti contabili “aventi data certa” (questo punto non è chiaro) non anteriori a 120 giorni rispetto alla domanda di iscrizione (attenzione, non rispetto alla decisione dell’ente, ma alla domanda!). L’attestazione può essere contenuta nel verbale o in un documento allegato.

La documentazione contabile deve consistere nella relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Qualora l’ente già si avvalga di un revisore legale esterno, anche qualora facesse parte dell’organo di controllo (o fosse l’organo di controllo monocratico ndr), si accetta una situazione patrimoniale (ultimo bilancio di esercizio approvato oppure bilancio infrannuale redatto però con i criteri del bilancio di esercizio) completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesti la corretta compilazione. Tutti questi documenti sono da allegare al verbale notarile (ovviamente redatto per atto pubblico).

Stessa documentazione si rende necessaria per le associazioni prive della personalità giuridica che intendano acquisirla con l’iscrizione al RUNTS.

Trust

Si esclude la possibilità che un trust possa iscriversi al RUNTS, in quanto il CTS stabilisce che ad assumere la qualifica di ETS possano essere unicamente “enti” (art. 4, CTS). Il trust non costituisce un ente civilistico ma solo un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, avente soggettività solo ai fini fiscali.

Trasmigrazione di ODV e APS

La specificità del percorso previsto dall’articolo 54 del CTS trova la sua giustificazione nella qualificazione di queste organizzazioni come enti del terzo settore nel periodo transitorio, nella loro omogeneità tipologica, nonché nella necessità di assicurare la conservazione della loro qualifica senza soluzione di continuità dai preesistenti registri settoriali al RUNTS. Il procedimento di trasmigrazione ha durata 180 giorni a decorrere dal 22 febbraio 2022 (i precedenti novanta giorni a decorrere dall’operatività del RUNTS sono stati dedicati al trasferimento dei dati dalle Regioni agli uffici del nuovo registro), e durante tale periodo gli uffici RUNTS competenti (con riferimento alla sede dell’ente) verificano la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione di ciascun ente nelle sezioni del RUNTS rispettivamente dedicate alle ODV e APS.

In pendenza del procedimento di trasmigrazione, gli enti scritti nei preesistenti registri settoriali continuano ad essere considerati APS e ODV anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Fermo restando che la verifica post trasmigrazione potrebbe avere esito positivo e terminare con l’iscrizione dell’ente nella relativa sezione del RUNTS, la circolare conferma (artt. 31-33 del decreto RUNTS) che l’ufficio può attivare un dialogo con l’ente per: (i) acquisire elementi informativi o documentali mancanti o incompleti; (ii) aprire un contraddittorio in presenza di motivi ostativi alla iscrizione.

Tuttavia, questa interazione tra ufficio RUNTS e ente trasmigrante può essere avviata anche da quest’ultimo. Il ministero prende in considerazione il caso in cui gli enti coinvolti nella trasmigrazione possano modificare alcuni dei dati che vanno comunicati al RUNTS come, ad esempio, il cambio di un rappresentante legale, la variazione della sede legale, ma anche modifiche statutarie. In questi casi, se l’ente non è ancora stato controllato e iscritto nel RUNTS e quindi la sua posizione è ancora in attesa di perfezionamento dell’iscrizione, l’ente stesso manca del numero identificativo univoco (detto numero di “repertorio”) che consente all’ufficio di individuarlo. Per questo motivo l’ente può ugualmente comunicare le modifiche all’ufficio del RUNTS competente (anzi è sollecitato a farlo) ma non potrà avvalersi della piattaforma RUNTS, e dovrà utilizzare una modalità “extra sistema”, ad esempio l’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio ha l’obbligo di rendere disponibile. E’ quindi necessario, per gli enti che ancora non lo avessero fatto, dotarsi di una PEC, anche se, in via eccezionale, si ammette l’utilizzo di una PEC riconducibile a terzi (ad esempio la PEC del professionista dell’ente o quella privata in uso al rappresentante legale protempore).

La novità consiste nel riconoscere all’ente che voglia presentare domande e documenti (tra cui, ad esempio, lo statuto aggiornato) la possibilità di farlo, senza tuttavia che si modifichi la durata del procedimento (180 giorni a decorrere dal 22 febbraio scorso) né la sua natura di procedimento ex officio.

In considerazione della specificità del percorso di trasmigrazione, la circolare stabilisce che eventuali nuove istanze fatte mediante accesso alla piattaforma RUNTS e riferite a posizioni in via di trasmigrazione non “devono essere processate” dagli uffici.

La circolare conferma che la mancata emanazione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento di iscrizione può dare luogo ad un silenzio assenso per superamento dei termini procedimentali e quindi a un diritto di iscrizione, ove le norme di riferimento disponessero in tal senso.

ODV e APS con personalità giuridica

Con riferimento alle ODV e alle APS con personalità giuridica, il ministero individua la data del 24 novembre 2021 e suddivide le modifiche statutarie tra quelle avvenute prima e quelle avvenute dopo tale data.

Qualora la decisione dell’organo competente a deliberare le modifiche sia stata verbalizzata dal notaio a partire dal 24 novembre 2021, si applica pienamente l’articolo 22 del codice del terzo settore e pertanto la competenza del notaio è piena e non dovrà più essere ascoltata né avvertita l’autorità amministrativa che tiene il RGP in cui è (ancora) iscritto l’ente. Tuttavia, come già visto per il caso di modifiche di enti non personificati o di modifiche che non richiedano l’intervento del notaio, questi, per depositare il suo verbale richiedendone l’iscrizione, non potrà utilizzare il portale RUNTS ma dovrà trasmettere la documentazione solo tramite PEC, in modalità “extra sistema”. Probabilmente è stato considerato un problema non rilevante il fatto che il sesto comma dell’articolo 22, CTS stabilisca che le modifiche vanno comunicate ai sensi del precedente secondo comma e che pertanto il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, sia tenuto a depositare il verbale entro 20 giorni presso il competente ufficio registro unico nazionale richiedendo l’iscrizione dell’ente. Possiamo quindi ritenere equiparata la spedizione per PEC alla domanda di iscrizione dell’ente richiesta dal secondo comma dell’articolo 22?

Qualora invece le modifiche statutarie fossero state formalizzate prima del 24 novembre 2021, competente alla loro approvazione era l’autorità amministrativa ex D.P.R. n. 361/2000 (la quale tuttavia non aveva alcuna competenza sulla conformità dello statuto al CTS) ed il ministero esamina in proposito due possibilità:

  1. le modifiche non sono state approvate (o non risultano approvate dagli uffici RUNTS): l’ente può (su richiesta dell’ufficio ma anche in mancanza di questa) incaricare un notaio di ricevere in deposito lo statuto; il notaio deve verificarne la conformità al CTS e, unitamente alla attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, corredata della documentazione contabile sopra indicata, spedisce tutto al RUNTS via PEC;
  2. le modifiche sono già state approvate dall’autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. 361/2000: in questo caso gli uffici del RUNTS, secondo la circolare in commento, possono e devono effettuare le verifiche di legalità dello statuto senza limitarsi al controllo di carattere formale. Secondo il ministero serve sempre l’attestazione del notaio inerente la sussistenza minima del patrimonio. Ma se l’ente deve comunque ritornare dal notaio per fargli verificare quest’ultima, non è chiaro perché in questo caso la verifica di conformità dello statuto al CTS debba essere di competenza dell’ufficio del RUNTS con palese violazione della competenza notarile, che dovrebbe essere esclusiva. È legittimo ritenere che l’ente interessato possa comunque avvalersi della procedura sopra riportata per il caso (i) in modo che il controllo di legalità rientri nella piena competenza del notaio.

Infine, la circolare contempla il caso in cui una ODV o APS intenda ottenere la personalità giuridica durante la fase di trasmigrazione: potrà seguire la procedura contenuta nell’art. 22, CTS ed il notaio ancora una volta dovrà avvalersi della modalità “extra sistema” per spedire la relativa documentazione. Tuttavia, tale spedizione non avvia un autonomo procedimento amministrativo a istanza di parte, ma si innesta sul procedimento di verifica disciplinato dall’articolo 54, CTS, con salvezza del termine procedimentale ivi previsto. Pertanto, detto termine non sarà quello di 60 giorni previsto dal terzo comma dell’art. 16 del decreto RUNTS, ma quello dei 180 decorrenti dal 22 febbraio scorso stabilito dall’art.31 dello stesso decreto.

Articolazioni territoriali di ODV e APS

Siccome nel “sistema RUNTS” a ciascun codice fiscale corrisponde un’unica posizione iscritta, le articolazioni territoriali facenti parte di enti di maggior consistenza, non autonome, prive di codice fiscale, anche se già iscritte nei registri settoriali ora abrogati di ODV e APS, mancando di una distinta e autonoma soggettività giuridica, non potranno ottenere l’iscrizione nel RUNTS separata da quella dell’ente cui appartengono. Potranno essere dichiarate come sedi secondarie.

 

Una nuova circolare ministeriale per gli ETS ultima modifica: 2022-04-27T08:30:44+02:00 da Maria Nives Iannaccone
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