Pubblichiamo un recente provvedimento del Tribunale di Milano – Sez. II (.PDF) in tema di trasferimenti a seguito di asta di beni immobili soggetti al regime di edilizia residenziale pubblica.
A cura di Alessandro Ottolina
La pronuncia, sollecitata dalla curatela e che interviene dopo le istruzioni fornite dal Tribunale di Milano (dott.ssa Galioto) il 9 febbraio 2021, offre un primo spunto applicativo delle norme introdotte dalla L.178/2020, che qui si riportano:
- Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
- Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
- Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d’ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all’articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l’immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
- In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378
Il nesso tra vincoli nascenti dalle norme dell’edilizia residenziale pubblica, prima di essere in parte oggetto del sopra citato intervento normativo, era stato anche in diverse occasioni analizzato dalla dottrina notarile (cfr. Studio n. 172-2008/C “L’edilizia residenziale pubblica. Risposte a problemi concreti”, est. Casu; Risposta a quesito “Rivendita alloggio Peep aggiudicato a seguito di procedura esecutiva“, estt. Fabiani – Ruotolo; Risposta a Quesito n. 581-2006/C, “Procedura esecutiva, fabbricato costruito su area PIP e rilevanza dei vincoli”, est. Casu).
Il provvedimento qui pubblicato è di interesse per i Colleghi in quanto sancisce (i) che “i nuovi commi 376 e 377 (che definiscono le “nuove” modalità di coinvolgimento degli enti che potrebbero essere interessati alla circolazione dei beni pignorati) sarebbero sempre applicabili a tutti i casi in cui il bene pignorato sia stato realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica largamente intesa” e (ii) la prudente applicazione della nuova normativa anche nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della disciplina, il bene sia stato già aggiudicato, ma non formalmente trasferito.
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