Il recente provvedimento del Giudice Tutelare di Milano n. 11965/2011 V.G. del 24 febbraio 2015 riconosce la possibilità per il malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica di esprimere le proprie volontà testamentarie in un testamento pubblico raccolto da un Notaio.
Il negozio testamentario è, per espressa previsione di legge, un atto molto originale non solo per il suo variabile contenuto tipico o atipico, o per il fatto che ha la particolarità di una difficile ripetibilità in caso di necessità, ma soprattutto perché è – generalmente – direttamente connesso ad effetti patrimoniali che superano il termine ultimo della vita del disponente e si collegano strettamente alla capacità del soggetto (da valutare nel momento della redazione del documento), di disporre regolarmente dei propri beni e affetti, per il periodo dopo la sua vita[1].
Per tali semplici motivi è diventato atto davvero “problematico” per il notaio, pur nella sua semplicità strutturale, in considerazione del fatto essenziale che le capacità e lo stato di salute fisico e mentale del testatore, diventano elementi fondamentali sui quali il notaio è necessariamente chiamato a esprimere un giudizio di merito, tradotto: di “ricevibilità del documento”.
Superando l’ipotesi dell’utilizzo di un testamento olografo, soluzione nell’ambito di questo contributo di poco aiuto, rimane la valutazione attinente alla possibile ricezione di un testamento pubblico, come previsto dal nostro codice, in presenza di particolari condizioni del testatore.
Che l’ambito indicato sia un terreno davvero “scivoloso” né è dimostrazione il cospicuo numero di testamenti pubblicati oggetto di sequestro da parte della magistratura, determinanti contenziosi giudiziari, spesso lunghissimi, che non possono non interessare il notaio redattore.
Su questo ampio argomento, segnalo, ove ce ne fosse bisogno, l’utilissimo contributo della Dottoressa Alessandra ARCERI, Giudice del Tribunale di Bologna[2], rinvenuto casualmente in Internet, che ho trovato davvero ricco di spunti. Per un analogo importante “lavoro” in merito, si rinvia alla relazione del Dottor Gianantonio BARONI, agli atti del Convegno Nazionale tenutosi in Modena il 21 novembre 2014[3].
Ma non è questo che qui interessa, bensì la possibilità per il notaio di redigere in maniera serena e meditata un testamento pubblico avendo come richiedente un soggetto affetto da SLA, impossibilitato a parlare e quindi ad esprimere, secondo la previsione dell’articolo 603 c.c., le proprie ultime volontà.
La legge notarile, pur con i suoi superati 100 anni, ha sempre fornito soluzioni e strumenti più che idonei per consentire ai portatori di handicap di manifestare efficacemente la propria volontà negoziale, non solo nell’ipotesi di ultime volontà.
Mi riferisco agli articoli 56 e 57 delle legge notarile, che riguardano il sordo, il muto e, come si dovrebbe indicare ora, anche il sordo preverbale. Tali soggetti non risultano menomati nella loro capacità di porre in essere normali attività negoziali, grazie all’utilizzo delle indicate norme della legge notarile.
Lo stesso articolo 603 del codice civile, nel suo ultimo comma, disciplina l’atto di ultima volontà formale del muto e del sordo, anche preverbale.
Prova indiretta a suffragio del ragionamento avanzato, cioè dell’assoluta modernità della legge notarile, si può rintracciare proprio in relazione a una normativa speciale, quella, appunto, sul soggetto non vedente, prevista dalla legge n. 18 del 1975, intervento che voleva essere di reale semplificazione.
Detta normativa dopo diverso tempo e contrastanti interpretazioni sia giurisprudenziali che della dottrina, risulta oggi essere completamente fuori dall’ambito di applicazione notarile, come chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione[4].
In sintesi, la presenza del notaio e della procedura di documentazione negoziale prevista e disciplinata dalla legge notarile, è ampiamente sufficiente a garantire la massima sicurezza per il soggetto non vedente, peraltro dichiarato “ex lege” pienamente capace di agire[5].
Il soggetto affetto da SLA nella fase conclusiva, risulta – tra l’altro – impedito nella parola, quindi, pur mantenendo la piena lucidità, intesa come legale capacità di testare, non è in grado – ad un primo esame – di dichiarare la propria volontà testamentaria al notaio intervenuto.
La questione tecnica, ovviamente, non si limita unicamente alla mancata espressione “verbale” della volontà testamentaria da parte del testatore, o alla presenza dei testimoni, come richiesto dal citato articolo 603 c.c., ma coinvolge aspetti più complicati, non sempre risolvibili senza una valutazione complessiva.
In effetti, a ben vedere, il testamento pubblico del muto (e non solo) è ipotesi disciplinata espressamente dal codice civile, che non presenta particolari problemi nella sintesi tra – appunto – codice civile e legge notarile, salvo la necessità di ottenere la nomina di un interprete.
Sul tema della possibilità di disporre per testamento da parte di soggetto affetto da SLA possono essere richiamati due provvedimenti di particolare importanza, che affrontano la questione, proponendo due soluzioni non proprio identiche.
Il primo provvedimento, già noto, è quello del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese del 12 marzo 2012, la cui massima è riportata in nota[6].
Nel caso di specie il testatore in fase avanzata di SLA, non era in grado di parlare e nemmeno di sottoscrivere il testamento (?) nella forma dell’olografo, e questa condizione, palesata al Giudice Tutelare, ha consentito allo stesso di emanare un provvedimento che, nel valutare la condizione del testatore, ha permesso allo stesso di esprimere validamente la propria volontà testamentaria a mezzo di un comunicatore oculare, volontà poi formalizzata in un testamento olografo da parte di un curatore speciale nominato ad hoc (al posto dell’amministratore di sostegno, soggetto interessato dalle disposizioni testamentarie), in termine di “rappresentanza sostitutiva” per la redazione del testamento[7].
La soluzione proposta ha sicuramente il pregio di aver “sbloccato” l’impasse, anche se – per alcuni aspetti – ha superato alcune criticità, in maniera “forte”, come ad esempio per la possibilità di redigere il documento testamentario a mezzo di una rappresentanza sostitutiva, ed ancora in relazione alla impossibilità del testatore non di “testare” regolarmente, ma semplicemente di scrivere (o sottoscrivere) il testamento. Che vi sia un testamento olografo che manchi del suo requisito principale è risultato davvero “forte”, non fosse altro per la previsione del codice civile in merito alle nullità dell’olografo, richiamate dall’articolo 606 c.c..
In tale frangente la presenza del notaio, a rivedere la legge notarile, avrebbe sicuramente messo a disposizione alcuni spunti operativi utili, considerando il testamento pubblico quale soluzione certamente praticabile, nel caso di testatore non in grado di sottoscrivere, ma capace di testare “regolarmente”.
Sul punto che il soggetto affetto da SLA mantenga una normale capacità di testare (salvo casi specifici), il provvedimento del Giudice Tutelare si dilunga in maniera ampia e convincente, facendo appello anche a Convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia, che non possono non condividersi[8].
Più recente, invece, è il provvedimento del Giudice Tutelare di Milano (n.11965/2011 V.G.) del 24 febbraio 2015 (Tribunale di Milano Sez. IX Civile Ufficio del Giudice Tutelare, provvedimento Nr. 11965/2011 V.G.: Giudice Tutelare Milano SLA), di cui in nota si riporta il dispositivo[9].
Analogo caso, soggetto affetto da SLA che aveva intenzione di testare. Valutata la possibilità del soggetto di utilizzare un comunicatore oculare, il giudice – prendendo diretto spunto dal precedente caso affrontato dal Giudice Tutelare di Varese – ha precisato che: “il paziente affetto dal SLA possa fare testamento dettando le proprie volontà all’amministratore di sostegno avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perda la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità, precisando inoltre, che per i pazienti affetti da SLA deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale, mediante l’utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare.”
Su tale traccia, peraltro già solcata dal Giudice di Varese, il provvedimento dell’Ufficio di Milano ha ritenuto di procedere attraverso un diretto e specifico richiamo al necessario intervento notarile, mediante la redazione di un “normale” testamento pubblico, ex articolo 603 c.c..
Giacché il già nominato amministratore di sostegno, moglie del testatore, era anche beneficiario di una disposizione testamentaria, il Giudice Tutelare provvedeva alla nomina di un Curatore speciale, il quale era espressamente autorizzato a: “accertare la reale volontà di testare del beneficiario, volontà espressa mediante l’ausilio del puntatore oculare nonché nominare un Notaio che possa raccogliere le disposizioni testamentarie del beneficiario medesimo nelle forme del testamento pubblico, ai sensi dell’articolo 603 c.c., assistendo alle operazioni dinanzi al notaio a tutela degli interessi e della volontà del beneficiario”.
Se posso esprimere un’opinione personale, ritengo che il secondo provvedimento sia più “centrato”, in relazione non solo alle esigenze del soggetto portatore di handicap, ma soprattutto nel rendere evidente l’importante e insostituibile ruolo che la legge ha assegnato, da tempo, al notaio. Inoltre, cosa di non poco rilievo per gli aspetti tecnologici che coinvolge, che il puntatore oculare sia stato di fatto riconosciuto utilizzabile nella fattispecie, riconoscendo allo stesso metodo il valore di “comunicazione non verbale”, è cosa nuova, di particolare importanza, da accogliere con favore e sincero apprezzamento, giacché la corretta valutazione del giudice rende possibile l’utilizzo di nuovi mezzi e tecnologie al servizio del cittadino, nel rispetto del centrale ruolo assegnato al notaio pubblico ufficiale e non certo “bypassandolo”.
Note al testo:
[1] Lo dimostra la previsione normativa dell’articolo 587, primo comma, c.c..
[2] L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELL’INCAPACE E DEL CIRCONVENUTO: IL RUOLO E LA RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO
[3] G.BARIONI, “IL CREPUSCOLO DELLA PERSONA, L’INCAPACITA’ OGGI” – LA VERIFICA DELL’INCAPACITA’ NELL’ATTO PUBBLICO – IL RUOLO E IL RISCHIO DEL NOTAIO. Relazione CONVEGNO Nazionale Modena, 21 novembre 2014
[4] La Corte di Cassazione ha ormai raggiunto una posizione consolidata, cioè dell’effettiva inapplicabilità della Legge n. 18 del 1975 all’atto pubblico notarile (Cass. Civ. Sez. III 12437/97; Cass. Civ. Sez. II, 4344/00). E’ così stato definitivamente chiarito l’ambito di applicazione della Legge n. 18 del 1975, limitato alle sole scritture private (quindi né atto pubblico, né scrittura privata autenticata), cioè a quei rapporti tra il non vedente e altri soggetti che non avvengano con l’intervento sostanziale del notaio.
[5] Cfr. art. 1 della Legge n. 18 del 1975.
[6] Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) può fare testamento dettando le proprie volontà all’amministratore di sostegno avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perda la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità. Per i pazienti di SLA, peraltro, deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale, mediante l’utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare.
[7] Si riportano le formalità previste nel provvedimento del Giudice Tutelare, per la redazione del testamento olografo.
[8] La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, New York 13-12-2006, ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 03-03-2009, riconosce “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”.
[9] “P.Q.M. – nomina curatore speciale del beneficiario sig. XXX XXX l’Avv. XXX XXX, affinché accerti la reale volontà di testare del beneficiario, espressa mediante l’ausilio del puntatore oculare, nonché nominare un Notaio che possa raccogliere le disposizioni testamentarie del beneficiario medesimo nella forma del Testamento Pubblico, ai sensi dell’art. 603 c.c., assistendo alle operazioni dinanzi al Notaio a tutela degli interessi e della volontà del beneficiario. Decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c. – il giudice Tutelare”.

AUTORE

Sovraintendente dell’Archivio Notarile di Milano.