Terzo Settore: trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda da parte delle imprese sociali.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2018 il decreto n.50 del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che chiarisce le procedure necessarie per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e per la devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

Tutte le operazioni sopra citate sono disciplinate dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio, sono subordinate all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le precisazioni portate dal decreto in commento riguardano in particolare i tempi di comunicazione al Ministero dell’operazione e i documenti da allegare.

L’art. 4 stabilisce che in caso di trasformazione, fusione o scissione, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale debba notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’intenzione di procedere al compimento dell’operazione, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea (o di altro organo statutariamente competente a deliberare). La notifica dovrà contenere una sintetica descrizione dell’operazione da porre in essere e la data in cui deve riunirsi l’organo statutariamente competente, nonchè la data in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione. Dovranno essere allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti ed una relazione degli amministratori. La situazione patrimoniale dovrà essere molto recente (entro i 30 giorni precedenti la comunicazione) perché non potrà essere anteriore i 120 giorni rispetto alla data di convocazione dell’assemblea che decide sulla trasformazione o alla data di deposito del progetto di fusione o scissione.

La relazione degli amministratori deve contenere: le ragioni che inducono a compiere l’operazione straordinaria; le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire l’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale, nonché la prevedibile evoluzione dell’attività dell’impresa dopo l’effettuazione dell’operazione.

In caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare allo stesso Ministero l’intenzione di procedere all’operazione, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea (o di altro organo statutariamente competente a deliberare). Anche in questo caso dalla comunicazione deve risultare la data in cui deve riunirsi l’organo statutariamente competente, e devono essere allegate la situazione patrimoniale dell’ente, una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale che attesti il valore effettivo del patrimonio dell’impresa sociale, e una relazione degli amministratori. Quest’ultima deve contenere: le ragioni che giustificano il compimento della cessione; le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell’impresa sociale cedente; la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente dopo il compimento dell’operazione ed il prezzo di vendita previsto con i criteri di determinazione dello stesso.

Tutti gli atti di notifica sopra indicati devono avere forma scritta e data certa ( l’art. 1 terzo comma precisa che per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge). Si può forse ipotizzare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa sociale.

Il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consiste nella verifica che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, il perseguimento delle attività di interesse generale (art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017) e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda il Ministero dovrà verificare che il cessionario persegua le attività di interesse generale e le finalità dell’impresa sociale.

Al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta oppure emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l’organo di amministrazione notifica allo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa (in questo caso la data certa potrebbe essere attribuita mediante la copia conforme del verbale di assemblea o della riunione del CdA con cui si decide lo scioglimento e che deve essere allegata?) i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione, nonchè l’ammontare del patrimonio da devolvere.

Devono essere allegati: il verbale dell’assemblea (o di altro organo statutariamente competente) contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione (oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale), copia dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve e del beneficiario (qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni), nonché l’accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

Stupisce che venga pubblicato il decreto attuativo sulle operazioni straordinarie delle imprese sociali ed ancora non si sappia se il termine stabilito dal legislatore per adeguarsi alle nuove normative, attualmente fissato al 20 luglio 2018, sarà o meno prorogato di ulteriori sei mesi.

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Terzo Settore: trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda da parte delle imprese sociali. ultima modifica: 2018-06-27T13:59:03+02:00 da Maria Nives Iannaccone
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