Tassazione trasferimento di terreno non graffato ma pertinenziale ad una “prima casa”

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la recente sentenza 14/19/2016 è intervenuta relativamente al caso di un terreno considerato di pertinenza di un’abitazione ancorché non graffato catastalmente alla particella dell’edificio. Andando oltre l’affermazione secondo la quale il terreno non graffato può essere considerato pertinenza di un’abitazione, che non costituisce novità, l’importanza di questa pronuncia riguarda, invece, il fatto che la C.T.R. Lombardia ritiene che anche il trasferimento di un terreno non graffato che costituisca pertinenza di una “prima casa” possa scontare in sede di tassazione le imposte agevolate previste per l’acquisto, appunto, della “prima casa”.Il caso esaminato è quello di un trasferimento relativo ad un terreno che le parti in atto dichiararono essere pertinenziale ad un’abitazione non di lusso già acquistata in precedenza. Il notaio rogante ha ritenuto applicabile l’aliquota agevolata di registro e le imposte fisse ipotecaria e catastale, in considerazione del fatto che le pertinenze scontano la medesima tassazione del bene principale.

L’Agenzia delle Entrate ha però ritenuto non applicabili tali agevolazioni argomentando dal fatto che in Catasto il terreno non risultava graffato al mappale dell’abitazione agevolata.

La C.T.R. Lombardia afferma invece che le norme che definiscono ed identificano le pertinenze non limitano la categoria dei beni che possono essere qualificati come “pertinenza”, né tanto meno richiedono la graffatura catastale come obbligatoria.

La sola assenza della graffatura non può far presumere l’assenza del vincolo di pertinenzialità fra il bene principale ed il terreno.

La legge, perché vi sia tale vincolo, richiede solamente la presenza di un dato oggettivo e di un dato soggettivo: la destinazione stabile a servizio/ornamento di un bene principale e la volontà del titolare del bene di volerlo adibire a pertinenza del bene principale.

La C.T.R. Lombardia partendo dalla considerazione che il codice civile non richiede la graffatura catastale della pertinenza, precisa che le previsioni normative non possono essere derogate da circolari dell’Agenzia delle Entrate.

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Tassazione trasferimento di terreno non graffato ma pertinenziale ad una “prima casa” ultima modifica: 2016-04-27T12:26:30+02:00 da Annalisa Annoni
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