Abolizione del visto quadrimestrale del repertorio

L’art. 68 comma 1 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) prevedeva per alcuni soggetti, tra i quali, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) del medesimo D.P.R., anche i notai, l’obbligo, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni indicati dall’ufficio del registro competente per territorio, di presentare il repertorio all’ufficio stesso.

Il secondo comma della norma prevedeva, poi, che l’ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, apponesse il proprio visto dopo l’ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non aveva avuto luogo alcuna iscrizione.

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Abolizione del visto quadrimestrale del repertorio ultima modifica: 2022-06-23T08:21:22+02:00 da Michele Laffranchi