Plusvalenze e indicazione nell’atto di compravendita di valore inferiore alla perizia

Con Ordinanza, Sezione 5, n. 24136/2017, la Cassazione:

  • dopo aver ricordato che l’art. 7, comma 1, legge n. 448/2001 prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze (di cui all’art. 67, co. 1°, lett. a) e b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi) per i terreni edificabili e con destinazione agricola, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 cod. proc. civ., redatta dai professionisti indicati nella citata norma, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
  • dopo avere rimarcato che il comma 6 della medesima disposizione, stabilisce, in particolare,  che «la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale»,
  • fa presente inoltre  che, come chiarito dalla stessa Corte (cfr., più di recente, Cass., Ord., 30/09/2016, n. 19465; Cass. sez. 6-5, ord. 5 maggio 2016, n. 9155; Cass. 2014, n. 24057), la natura dell’imposta sostitutiva in esame è quella di un’imposta “volontaria”, frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ricevendone l’Amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale. Continua a leggere
Plusvalenze e indicazione nell’atto di compravendita di valore inferiore alla perizia ultima modifica: 2017-12-20T07:11:34+01:00 da Raffaele Trabace