Con ordinanza del 20 dicembre 2022 (n. 11046/2022 R.G. V.G. ) il Tribunale di Milano, sulla scia di una precedente sua pronuncia (ordinanza n. 2477/19 del 27 settembre 2019), respinge il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 113-bis, disp. att., c.c., 745 c.p.c. e 2674, comma 2, c.c., da un notaio (e da una parte dell’atto) contro il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1, di trascrivere atto portante “negozio di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione ordinaria”.
L’Ufficio rifiuta la trascrizione motivando che “L’accertamento per usucapione deve essere fatto con mediazione oppure con sentenza”, escludendo di conseguenza la trascrivibilità di qualsiasi accertamento negoziale di intervenuta usucapione, raggiunto al di fuori di un accordo di mediazione (In tal senso: Tribunale di Modena provvedimento del 7 maggio 2021 R.G. n. 1135/2021; Tribunale di Milano provvedimento del 17 settembre 2019 R.G. n. 10608/2019; Tribunale di Lecce provvedimento del 11 ottobre 2016 Cron. n. 5333/2016 e successiva Corte d’Appello di Lecce provvedimento del 13 ottobre 2017 Cron n. 1748/2017; Tribunale di Roma provvedimento del 24 maggio 2017 R.G. n. 11848; Tribunale di Messina provvedimento del 1 aprile 2015 R.G. n. 113/2015; Tribunale di Macerata provvedimento del 11 marzo 2015 R.G. n. 2737/2014; Tribunale di Prato provvedimento del 28 febbraio 2015 R.G. Cron. 648/2015). Continua a leggere