di Manuela Agostini
Il nuovo art. 2508-bis, introdotto nel Codice Civile dal D.Lgs. 183/2021 (il decreto legislativo che, recependo la direttiva 2019/1151, prevede la “costituzione della srl on line”), regola (e verrebbe da dire “purtroppo”) ormai da qualche mese la “registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria” delle società UE.
Fino alla sua introduzione, l’unica stringatissima norma del Codice Civile che prevedeva, più che disciplinare, l’istituzione di una sede secondaria in Italia di qualsiasi società estera, era l’art. 2508, attorno alle cui scarse previsioni di rinvio alle “disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali” si era creata una prassi ormai consolidata, rispecchiata nelle indicazioni fornite dalle camere di commercio; tale prassi prevedeva, in linea di massima, che per dare pubblicità all’istituzione della sede secondaria occorresse depositare al registro delle imprese, previo deposito in atti del notaio italiano: (i) l’atto istitutivo della sede secondaria; (ii) l’atto di nomina del preposto e di conferimento dei relativi poteri; (iii) un certificato/visura del registro estero di iscrizione della società; (iv) lo statuto (talvolta non richiesto in caso di società UE); il tutto in forma idonea alla pubblicità e all’efficacia in Italia.