di Cesare Licini
Il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi notarili dovrebbe condividere la priorità assoluta di favorire in ogni modo la massima legittima estensione delle norme che riducono i costi dell’accesso dei giovani alla casa, guardandosi da velleitari dinieghi di agevolazioni e pretesi recuperi, il cui peso finirà per ricadere nelle tasche proprio di quei giovani beneficiari che si vogliono favorire, ma che dovendo rimborsare il notaio escusso, ne subiranno economicamente il costo ultimo.
Invece l’Ufficio Centrale, condividendo il parere emesso dall’Avvocatura dello Stato in data 26 luglio 2023, con decreto 16 agosto 2023 afferma che l’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis” non ha previsto testualmente la riduzione degli onorari notarili come invece fa al comma 497 dell’art.1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (modificata da ultimo, dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006 n. 296). E ne deduce che non si possa fare applicazione, neppure analogica, della riduzione dei parametri notarili, e di conseguenza, delle tasse e dei contributi, perché gli aspetti regolamentari sarebbero diversi, e le finalità, peculiari alle due discipline. Quindi non estensibili, anche alla luce di un riferimento di rilevanza costituzionale basato sull’art. 23 Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e di altri valori e principi espressi da ulteriori norme a tutela dei compensi professionali, con particolare riguardo alla specifica norma regolamentare di settore di cui all’art. 7 decreto Ministro della Giustizia 265 del 2012 che ammette la riduzione degli onorari e parametri notarili per oneri e contribuzioni solo nei casi espressamente previsti dalla Legge.