Under 36: gli archivi contro la ratio legis

di Cesare Licini

Il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi notarili dovrebbe condividere la priorità assoluta di favorire in ogni modo la massima legittima estensione delle norme che riducono i costi dell’accesso dei giovani alla casa, guardandosi da velleitari dinieghi di agevolazioni e pretesi recuperi, il cui peso finirà per ricadere nelle tasche proprio di quei giovani beneficiari che si vogliono favorire, ma che dovendo rimborsare il notaio escusso, ne subiranno economicamente il costo ultimo.

Invece l’Ufficio Centrale, condividendo il parere emesso dall’Avvocatura dello Stato in data 26 luglio 2023, con decreto 16 agosto 2023 afferma che l’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis” non ha previsto testualmente la riduzione degli onorari notarili come invece fa al comma 497 dell’art.1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (modificata da ultimo, dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006 n. 296). E ne deduce che non si possa fare applicazione, neppure analogica, della riduzione dei parametri notarili, e di conseguenza, delle tasse e dei contributi, perché gli aspetti regolamentari sarebbero diversi, e le finalità, peculiari alle due discipline. Quindi non estensibili, anche alla luce di un riferimento di rilevanza costituzionale basato sull’art. 23 Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e di altri valori e principi espressi da ulteriori norme a tutela dei compensi professionali, con particolare riguardo alla specifica norma regolamentare di settore di cui all’art. 7 decreto Ministro della Giustizia 265 del 2012 che ammette la riduzione degli onorari e parametri notarili per oneri e contribuzioni solo nei casi espressamente previsti dalla Legge.

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Under 36: gli archivi contro la ratio legis ultima modifica: 2023-09-29T08:30:45+02:00 da Redazione Federnotizie

Agevolazioni, pertinenze e cumulo: luce verde dai giudici tributari

di Massimo Caccavale

Come segnalato in questa Rivista, già all’indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n 197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della G. U. del 29 dicembre 2022 n. 303) ha disposto:

(I)

con l’art. 1, comma 74, di prorogare fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106 (Cfr. Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”) e

(II)

con l’art. 1, commi da 100 a 105, di introdurre nuovamente, per le assegnazioni/cessione di beni dalla società ai propri soci, poste in essere entro il 30 settembre 2023, le medesime agevolazioni già riconosciute dall’art. 1, commi 115 – 120 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Cfr. Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate e Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023).

A seguito della reiterazione delle suindicate agevolazioni è utile segnalare due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Pesaro.

In entrambi i casi, la contestazione degli avvisi di liquidazione ha richiesto di confrontarsi, a monte, con i famigerati documenti di prassi (circolari e risoluzioni) emanati dalla Agenzia delle Entrate[1], che, spesso, interpretano in modo arbitrario le disposizioni di legge e, talvolta, come nel caso oggetto della seconda sentenza qui segnalata, sono letti in modo palesemente errato dai tassatori.

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Agevolazioni, pertinenze e cumulo: luce verde dai giudici tributari ultima modifica: 2023-01-27T08:30:11+01:00 da Redazione Federnotizie

Nuovi incentivi per assunzioni a tempo indeterminato 2023

Con la Legge di bilancio n. 197/2022 (in Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 303 del 29 dicembre 2022) sono stati introdotti nuovi incentivi per promuovere e favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Di seguito il dettaglio dei nuovi incentivi.

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Nuovi incentivi per assunzioni a tempo indeterminato 2023 ultima modifica: 2023-01-10T08:30:30+01:00 da Annalisa Annoni

Le agevolazioni per acquirenti under 36

La norma

Art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  2. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2023 (1).
  5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(1) Il termine di scadenza della agevolazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, c. 151, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, c. 74, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge finanziaria per il 2023)

Le disposizioni sopra riportate sono state oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate, Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

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Le agevolazioni per acquirenti under 36 ultima modifica: 2023-01-05T08:30:38+01:00 da Giovanni Rizzi

Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022), con la disposizione di cui all’art. 1, comma 74, estende a tutto il 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

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Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36” ultima modifica: 2022-12-30T08:36:09+01:00 da Annalisa Annoni

La tassazione di caparre confirmatorie e acconti nei trasferimenti onerosi esenti o agevolati

Circolare A.E. n. 12/E – 2021 e Cass. n. 17904/2021

1. Premessa

Con la nota Circolare del 14 ottobre 2021, n. 12/E (.PDF) [1], l’Agenzia delle Entrate, al par. 2.1, chiarisce il proprio orientamento in tema di tassazione del contratto preliminare di compravendita stipulato dal promissario acquirente under 36 che abbia i requisiti per richiedere (al momento dell’acquisto) l’agevolazione di cui all’art. 64, commi da 6 a 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis).

Vale la pena di soffermarsi sulle conclusioni contenute in essa Circolare con riguardo al trattamento tributario (e segnatamente all’imposizione indiretta) delle caparre confirmatorie (in seguito solo caparre) e degli acconti previsti nel contratto preliminare[2] che, sebbene riferite all’ipotesi dell’acquisto under 36, hanno invero carattere generale e sono suscettibili di essere applicate a casi ulteriori rispetto a quello ivi esaminato[3].

L’analisi deve essere condotta considerando, in primo luogo, la tassazione cui l’Agenzia pretende di assoggettare detti acconti e caparre al momento della registrazione del contratto preliminare (par. 2), per poi soffermare l’attenzione sulla sorte delle imposte all’uopo versate, nel caso in cui al preliminare si dia esecuzione con la stipula del previsto contratto definitivo di compravendita (par. 3) ovvero nel diverso caso in cui al preliminare non segua il definitivo (par. 5).

di Massimo Caccavale

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La tassazione di caparre confirmatorie e acconti nei trasferimenti onerosi esenti o agevolati ultima modifica: 2022-07-06T08:30:25+02:00 da Redazione Federnotizie

Proroga delle agevolazioni per gli under 36

L’articolo 62 della legge di bilancio 2022, approvata in via definitiva alla Camera il 30 dicembre 2021, estende a tutto il 2022 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa a favore dei giovani under 36 dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

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Proroga delle agevolazioni per gli under 36 ultima modifica: 2022-01-02T08:30:34+01:00 da Redazione Federnotizie

Agevolazioni “Under 36”, come recuperare bolli e tributi già versati

La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021 ha preso posizione anche riguardo all’applicazione di imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi per voltura catastale relativamente agli atti in cui venga invocata l’agevolazione di cui all’art. 64 commi da 6 a 10 del DL 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106 cd. “Agevolazioni prima casa per under 36.

Ricordiamo che detta normativa ha previsto, fra l’altro, che gli atti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà o altri diritti limitati di “prime case” d’abitazione come definite nella nota II-bis dell’art. 1, tariffa, parte prima, allegata al TU 26 aprile 1986 n. 131 a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui, siano esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Per gli atti soggetti a IVA ha previsto un credito di imposta di importo pari all’IVA corrisposta in sede di acquisto. Continua a leggere

Agevolazioni “Under 36”, come recuperare bolli e tributi già versati ultima modifica: 2021-10-22T08:30:03+02:00 da Chiara Grazioli

Le agevolazioni per acquirenti under 36

La norma

Art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  2. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.
  5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le disposizioni sopra riportate sono state oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, Circolare 12/E del 14 ottobre 2021 (PDF).

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Le agevolazioni per acquirenti under 36 ultima modifica: 2021-10-20T08:30:35+02:00 da Giovanni Rizzi

Brevi note sulle agevolazioni per gli Under 36

Il Governo ha inserito nel D.L. 25 maggio 2021 n.73, intitolato “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid per le imprese, il lavoro, i giovani la salute e i servizi territoriali” un Titolo VI, rubricato “Giovani, Scuola, Ricerca” in cui, tra le misure per i Giovani, l’art. 64 ha previsto una serie di agevolazioni nell’acquisto della Prima casa di abitazione.

A cura di Fabio Tierno, notaio in Messina, Direttore della Scuola di Notariato “Salvatore Pugliatti” di Messina.

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Brevi note sulle agevolazioni per gli Under 36 ultima modifica: 2021-07-23T14:16:15+02:00 da Redazione Federnotizie