a cura di Lorenza Bullo
In dottrina (v. Gazzoni, Il trust, in Trattato della trascrizione, I, t.2, Torino, 2012 p. 471) si legge che “… nell’ordinamento italiano la separazione patrimoniale è bensì effetto di una disposizione di legge diretta o indiretta, purché però segua di necessità la trascrizione o annotazione (v., ad esempio, artt. 162, quarto comma, 484, 495, 2645-ter, 2447-quinquies, secondo comma c.c.).”
Con specifico riguardo al trust, è noto l’ampio e acceso dibattito in ordine alla possibilità, agli effetti e alle modalità con le quali rendere pubblica e opponibile ai terzi, nel nostro ordinamento, la separazione patrimoniale discendente dal trust, stante il principio di tipicità delle formalità trascrittive.
La trascrizione del trust
ultima modifica: 2015-01-30T10:28:01+01:00
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