Raffaele Trabace
Il comma quarto dell’art. 10, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disponeva che in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 (vale a dire agli atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della tariffa parte prima del T.U.R.) dovevano considerarsi soppresse, salvo alcune eccezioni, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Varie disposizioni successive, modificative e integrative, da una parte incrementavano in maniera esponenziale il numero delle “eccezioni” e, dall’altro, oltre a ripristinare agevolazioni soppresse, salutavano la nascita di nuovi regimi agevolati, taluni a tempo determinato altri a regime. Continua a leggere