di Alessandro Torroni
Sommario: 1. La funzione della trascrizione degli acquisti mortis causa – 2. Fattispecie problematiche – 3. La prescrizione del diritto di accettare l’eredità – 4. La dichiarazione ricognitiva dell’avvenuto acquisto ereditario – 5. Possibili applicazioni della dichiarazione ricognitiva dell’acquisto ereditario – 6. Clausole
1. La funzione della trascrizione degli acquisti mortis causa
La trascrizione degli acquisti mortis causa ex art. 2648 c.c. assolve a due fondamentali funzioni nella circolazione giuridica: da una parte, garantisce il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni prescritto dall’art. 2650 c.c.[1] e la completezza dei registri immobiliari; dall’altra, tutela l’acquisto del terzo avente causa da chi appare erede contro eventuali contestazioni successive in ordine alla delazione ereditaria[2], contestazioni che non sono opponibili a chi ha acquistato un immobile dall’erede apparente, quando l’acquisto a titolo oneroso dall’erede apparente e l’acquisto a titolo di erede sono stati trascritti prima della domanda giudiziale diretta a contestare la qualità di erede (art. 534, comma 3, c.c.); l’art. 2652, n. 7), c.c. estende la tutela, a determinate condizioni, anche a chi ha acquistato a titolo gratuito dall’erede apparente, stabilendo che, se la trascrizione della domanda con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario[3].
L’art. 2648 c.c. disciplina varie ipotesi di trascrizione mortis causa: l’accettazione espressa di eredità (comma 2), l’accettazione tacita di eredità (comma 3), l’acquisto del legato (comma 4) e individua il veicolo idoneo a consentire la trascrizione dell’acquisto mortis causa nell’atto pubblico, nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e nell’estratto autentico del testamento.