Il valore confessorio della dichiarazione: effetti, limiti e utilità della ricognizione di precedenti donazioni
Con la recente ordinanza 8 giugno 2022 n. 18550 la Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione contenuta in un testamento, con cui il testatore affermi di aver donato un bene che, invece, era stato apparentemente venduto, va qualificata confessione stragiudiziale costituendo affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede. In particolare la decisione in commento origina da una controversia promossa dai legittimari che agivano in riduzione, previo accertamento di una donazione dissimulata compiuta dal de cuius: in tutti i gradi di giudizio è stato affermato ed accertato che la dichiarazione contenuta nel testamento, con la quale il testatore ha dichiarato di aver donato il bene apparentemente venduto, deve essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, trattandosi di affermazione vantaggiosa per i legittimari e sfavorevole per l’erede[1]: il valore confessorio di tale dichiarazione può essere opposto all’erede in quanto subentrante nella medesima situazione del proprio dante causa[2]. E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso e confermato la decisione resa dalla Corte d’appello la quale ultima, respingendo l’appello, ha a sua volta confermato la sentenza di primo grado.