Ospitiamo con piacere questo contributo di Guido e Corrado De Rosa in tema di testamenti reciproci. È l’occasione per riprendere con Guido De Rosa un discorso interrotto bruscamente qualche anno fa. Un peccato. Perché la stima nei suoi confronti non è mai venuta meno e le idee che ci uniscono sono più e più preziose di quelle che ci hanno diviso.
Arrigo Roveda, direttore Federnotizie
Un breve commento alla sentenza
della seconda sezione n. 18197 del 2 settembre 2020
A cura di Guido e Corrado De Rosa
Premessa: i testamenti congiuntivi, reciproci, simultanei e corrispettivi e le opinioni espresse in precedenza da dottrina e giurisprudenza
L’art 589 c.c. dispone che “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.
Detta norma, apparentemente unitaria, in realtà disciplina due fattispecie distinte: il testamento congiuntivo e il testamento reciproco.
Nello specifico, il primo ricorre qualora due o più soggetti, nel medesimo atto, dispongano dei propri beni per il tempo in cui avranno cessato di vivere; il secondo, invece, ricorre ove due o più soggetti procedano con disposizioni testamentarie l’una a favore dell’altra e viceversa.