di Massimo Caccavale
L’art. 9, comma 3 – bis del Decreto Milleproroghe 2023 (D. L. 29 dicembre 2022, n. 198), introdotto dalla legge di conversione (L. 24 febbraio 2023, n. 14) pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023[1]) proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Modifica, infatti, l’art. 101, comma 2, del Codice, il cui testo è, dunque, il seguente: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.