La legge di bilancio 2021 (approvata il 27 dicembre alla Camera e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato) prevede (art. 1 comma 41) una nuova agevolazione fiscale relativa agli atti di trasferimento dei terreni agricoli.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, in caso di atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli (come tali definiti dagli strumenti urbanistici vigenti) e relative pertinenze, posti in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è già prevista un’agevolazione fiscale rispetto alla disciplina ordinaria: Continua a leggere