Con la legge stabilità 2020, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L), è stata abrogata, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (cd. IUC) di cui all’art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; sopravvivono alla suddetta abrogazione, peraltro come imposte autonome e non più come componenti della IUC:
– l’IMU (Imposta Municipale Propria), per la quale viene, peraltro, dettata ex novo la relativa disciplina (art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160)
– la TARI (Tassa sui rifiuti) per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC (art. 1, c. 780, legge 160/2019).