L’articolo 11.6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14 aprile 2014 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 2 ottobre 2014, dispone che tutti i fabbricati siti nel Comune di Milano, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, devono essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che deve essere certificata da un tecnico abilitato.
Illegittimo l’obbligo di allegazione del certificato di idoneità statica (Sentenza n. 00852/2022 TAR Lombardia)
ultima modifica: 2022-04-19T08:30:32+02:00
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