di Marco Schiavi
Ho letto l’articolo di Arrigo Roveda pubblicato su Federnotizie il 16 settembre 2026 e due affermazioni, nonché la dedica finale, hanno richiamato la mia attenzione.
La “Chiarezza”
“Tutto chiaro quindi? Per nulla.”
Le sentenze in tema di suicidio assistito della Corte costituzionale (242/2019, 135/2024, 66/2025, 152/2026) riguardano l’articolo 580 del codice penale, ovvero la norma che punisce chi “agevola in qualsiasi modo” il suicidio altrui con la reclusione da cinque a dodici anni.
La distinzione tra suicidio ed eutanasia dal punto di vista penale è netta: se l’ultimo anello della catena causale (“azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale”, ovvero il caso di Fabiano Antoniani, come descritto nella sentenza 242/2019) è posto in essere dal paziente, la fattispecie è qualificabile in termini di suicidio, se è opera di altri è omicidio del consenziente ai sensi dell’articolo 579 del codice penale.
La volontà del suicida deve essere libera, consapevole, non viziata.
