Assemblee in teleconferenza con la fine dell’emergenza

Tra due giorni, il 31 luglio, scade il “periodo emergenziale” durante il quale è stato in vigore l’art. 106 del DL 18/2020. A partire da lunedì, quindi, come dovremo comportarci quando ci verrà chiesto di utilizzare “al massimo” la possibilità di tenere le assemblee (anzi le riunioni collegiali), delle società di capitali? Per fornire un aiuto pratico pubblichiamo, leggermente rivista in chiave notarile, un’intervista a Carlo Munafò, Presidente del Consiglio Notarile, e quindi componente della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e a Mario Notari, che della Commissione è il coordinatore, pubblicata su Corriere della Sera – Economia.


Dopo il 31 luglio, salvo ulteriori proroghe del regime emergenziale, non sarà più in vigore l’art. 106 d.l. 18/2020 in tema di assemblee societarie: cosa cambierà?

L’art. 106 d.l. 18/2020 – oltre ad aver consentito alle società quotate di imporre a tutti i soci di avvalersi di un unico rappresentante designato dalla stessa società – ha ampliato e semplificato le modalità di svolgimento delle assemblee societarie con mezzi di telecomunicazione. In realtà, alcune delle disposizioni del regime emergenziale non fanno altro che confermare espressamente ciò che l’interpretazione della legge e l’autonomia statutaria potevano e potranno comunque conseguire.

La novità principale introdotta dall’art. 106 consisteva infatti nella possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di una clausola statutaria che lo consentisse (come richiesto dall’art. 2370 c.c.) e persino in presenza di una clausola statutaria che lo vietasse. Dopo il 31 luglio ciò non sarà più possibile, quanto meno per le S.p.a., nelle quali tornerà ad essere necessaria una apposita clausola statutaria per far sì che l’intervento in assemblea avvenga non di persona nel luogo fisico ove la riunione è convocata (o comunque ove si svolge in via totalitaria) bensì con un mezzo di telecomunicazione. Per le s.r.l., invece, ci si può spingere a ritenere che, nel silenzio della legge, l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito anche in mancanza di espressa disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato. Continua a leggere

Assemblee in teleconferenza con la fine dell’emergenza ultima modifica: 2022-07-29T08:30:35+02:00 da Redazione Federnotizie

Validità degli atti amministrativi in scadenza

 

L’art. 103 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, relativo agli effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedeva che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservassero la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 gennaio 2021) e quindi – ad oggi – sino all’1 maggio 2021.
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Validità degli atti amministrativi in scadenza ultima modifica: 2020-12-14T10:12:11+01:00 da Clara Trimarchi