Circolare del Mise: per modificare l’atto costitutivo delle start-up innovative occorre l’intervento del notaio

“...La decisione in parola (di modifica dell’atto costitutivo) dovrà necessariamente essere adottata con le forme previste dal codice civile, ovverosia con intervento del notaio….

Così scrive il Mise nella Circolare del 27 dicembre 2017 n. 560010.

Ma facciamo un passo indietro:

L’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 statuisce che le delibere modificative dell’atto costitutivo della start-up innovativa possono essere redatte per:

  • atto pubblico;
  • atto informatico sottoscritto con le modalità di cui all’ 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), vale a dire – come precisato dall’art. 1 del D.M. Mise del 28 ottobre 2016 – con firma digitale del Presidente dell’assemblea e di ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dell’unico socio, nel caso di società unipersonale, in conformità al modello (previsto per le sole start-up innovative in forma di s.r.l.) allegato al medesimo decreto.

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Circolare del Mise: per modificare l’atto costitutivo delle start-up innovative occorre l’intervento del notaio ultima modifica: 2018-01-31T11:00:23+01:00 da Maria Rosaria Lenti