La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il “cap” dei compensi notarili

L’art. 39 septies del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, introdotto dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26, che riporto nel suo testo, stabilisce:
Art. 39 septies – Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. Continua a leggere

La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il “cap” dei compensi notarili ultima modifica: 2021-08-04T08:30:41+02:00 da Ruben Israel

Start up innovative: il Consiglio di Stato dà ragione ai notai

Con la sentenza n. 02643/2021 (Reg. prov. Coll.) n. 02997-2018 (Reg. Ric.), pubblicata oggi, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha accolto il ricorso in appello proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato con cui si chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10004/2017 che aveva rigettato l’istanza del CNN di annullamento del DM 17 febbraio 2016 (e dei provvedimenti attuativi collegati) portante la possibilità di costituire una startup innovativa in assenza di atto pubblico.
La sentenza riafferma l’importanza dell’atto pubblico in sede di costituzione della s.r.l. con argomentazioni molto significative che si riassumono brevemente in questo primo commento di sintesi. Continua a leggere

Start up innovative: il Consiglio di Stato dà ragione ai notai ultima modifica: 2021-03-29T20:19:17+02:00 da Lucia Folladori

Circolare del Mise: per modificare l’atto costitutivo delle start-up innovative occorre l’intervento del notaio

“...La decisione in parola (di modifica dell’atto costitutivo) dovrà necessariamente essere adottata con le forme previste dal codice civile, ovverosia con intervento del notaio….

Così scrive il Mise nella Circolare del 27 dicembre 2017 n. 560010.

Ma facciamo un passo indietro:

L’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 statuisce che le delibere modificative dell’atto costitutivo della start-up innovativa possono essere redatte per:

  • atto pubblico;
  • atto informatico sottoscritto con le modalità di cui all’ 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), vale a dire – come precisato dall’art. 1 del D.M. Mise del 28 ottobre 2016 – con firma digitale del Presidente dell’assemblea e di ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dell’unico socio, nel caso di società unipersonale, in conformità al modello (previsto per le sole start-up innovative in forma di s.r.l.) allegato al medesimo decreto.

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Circolare del Mise: per modificare l’atto costitutivo delle start-up innovative occorre l’intervento del notaio ultima modifica: 2018-01-31T11:00:23+01:00 da Maria Rosaria Lenti

Alla ricerca delle società innovative: le start up e le piccole medie imprese

1.Le fonti – 2. Le start-up innovative – 2.1. La costituzione delle start-up innovative – 2.2. Le modificazioni dell’atto costitutivo delle start-up innovative – 2.3. I requisiti – 2.4. La durata – 2.5. Gli aspetti fiscali – 3. Le PMI innovative – 3.1. I requisiti – 3.2. Gli aspetti fiscali – 4. La disciplina delle start-up innovative e delle PMI – 4.1. La disciplina applicabile alle start-up innovative e alle PMI innovative – 4.2. La disciplina applicabile alle start-up innovative e alle PMI innovative in forma di s.r.l. – 4.3. La disciplina applicabile alle PMI in forma di s.r.l.

 Le fonti

All’indomani della crisi economica globale del 2008, il legislatore italiano ha elaborato dei nuovi modelli societari, con lo scopo di attrarre capitali esteri e di rilanciare l’imprenditoria nazionale, sempre meno competitiva e poco propensa ad investire in campo innovativo- tecnologico. Continua a leggere

Alla ricerca delle società innovative: le start up e le piccole medie imprese ultima modifica: 2018-01-26T14:52:49+01:00 da Maria Rosaria Lenti

Non è un paese per cipolle

Il rapporto del Notariato con la Politica conosce fasi storiche alterne: da anni subiamo erosioni di competenze, e nell’ultimo periodo alcune iniziative (prime tra tutte le norme sulla costituzione delle start up innovative e il “ddl concorrenza”) si sono tradotte in un vero e proprio stress test per la nostra categoria, ma non è sempre stato così: basta risalire indietro di pochi anni per ricordare il “decennio d’oro” iniziato con la Legge Mancino del 1993 (che diede al notaio la competenza esclusiva per le cessioni di quote di srl e aziende) e terminato con la riforma del diritto societario del 2003 (nel mezzo: la trascrizione del contratto preliminare, la delega delle esecuzioni, il controllo di legalità degli atti societari).

Prima di allora, al Notariato la Politica chiese – dandogliene la possibilità – di accompagnare il Paese nella diffusione della proprietà immobiliare (accompagnata dal rispetto delle norme edilizie e urbanistiche), nella crescita delle imprese, nella evoluzione dei diritti in seno alle famiglie.
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Non è un paese per cipolle ultima modifica: 2016-07-29T15:49:45+02:00 da Carmelo Di Marco