La prima novità introdotta dal codice della crisi consiste nella previsione di misure e procedure volte a rilevare immediatamente lo stato di crisi e ad individuare una soluzione da attuare, eventualmente concordata con i creditori.
Lo scopo è quello di impedire che la situazione di difficoltà economica peggiori, divenendo incontrollabile, e di riportare nuovamente il debitore in una situazione di stabilità finanziaria.[1]
È possibile distinguere due differenti fasi, le quali possono – ma non necessariamente – susseguirsi l’una all’altra:
- la prima fase è connotata dall’attività di allerta in senso stretto, basata sull’adempimento dell’obbligo di allerta e di segnalazione al debitore gravante sui soggetti indicati dalla normativa (strumenti di allerta);
- la seconda fase è caratterizzata dallo svolgimento di una vera e propria procedura di composizione assistita della crisi di natura non giudiziale innanzi a specifici organismi.
Gli strumenti di allerta e la procedura di composizione si applicano a tutte le imprese, escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, le imprese bancarie, le assicurazioni e le altre società indicate dall’art. 12, comma 5, del c.c.i.i.[2]