1. Introduzione
Con l’ordinanza Sez. I, 14 giugno 2021 n. 16776, la Suprema Corte ha confermato e consolidato un indirizzo interpretativo che, originariamente affermatosi in alcune pronunce di merito, aveva ricevuto (già prima della pronuncia da ultimo citata) l’autorevole avallo della Cassazione[1]. Il thema decidendi attiene agli effetti derivanti dal mancato rispetto, da parte dell’Istituto di credito mutuante, della regola di cui al combinato disposto dell’art. 38 d.lgs. 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 22 aprile 1995[2]. Si tratta, come noto, delle disposizioni che fissano un limite quantitativo all’importo finanziabile da parte delle Banche in sede di erogazione di un mutuo che abbia le caratteristiche della fondiarietà. Continua a leggere