La Commissione per gli orientamenti in materia societaria del Comitato Notarile Triveneto ha elaborato alcuni orientamenti ed indirizzi operativi con riferimento alla disposizione dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 che detta norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti da applicarsi durante il periodo emergenziale di contenimento e contrasto della diffusione dell’epidemia da COVID-19 Continua a leggere
Articoli con parola chiave → Società
Previsioni emergenziali in materia di assemblee di società (art. 106 d.l. 18/2020)
L’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, introduce importanti deroghe alla disciplina delle società di capitali, anche quotate.
Si tratta di previsioni fondate sull’attuale contesto emergenziale e aventi carattere essenzialmente provvisorio, come emerge dallo stesso comma 7 della disposizione, secondo cui esse trovano applicazione “alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale”.
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Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – Bozza di Verbale sottoscritto solo dal notaio
La Massima n. 187, appena elaborata dalla Commissione Massime e approvata dal Consiglio Notarile di Milano, è certamente frutto di una riflessione volta a ridurre al minimo la prossimità delle persone, in piena applicazione delle recenti direttive per il contenimento del contagio da coronavirus (e sempre in attesa di leggere in Gazzetta Ufficiale l’eventuale testo definitivo della norma sulle assemblee societarie che dovrebbe essere contenuta nel Decreto “Cura Italia”).
di Dario Restuccia, notaio in Milano
Nuovi assetti organizzativi societari e Codice della crisi d’impresa
Il tema degli assetti organizzativi comporterà, nel breve volgere di alcuni mesi, la maturazione di uno stravolgimento culturale che il legislatore della riforma organica della crisi d’impresa si attende, o più semplicemente “pretende”, dai protagonisti del mondo economico.
di Dario Latella, Professore di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di Messina
Lo stallo decisionale in ambito societario e la “Russian Roulette Clause”
Accade di frequente che due soggetti decidano di intraprendere un’attività economica in comune, ripartendo il capitale sociale in misura paritetica tra loro e spesso affiancando alla partecipazione al capitale anche un coinvolgimento diretto nella gestione dell’impresa, ad esempio nominando un Consiglio di Amministrazione composto da un numero paritetico di membri, nominati pro quota, oppure entrando essi stessi a far parte dell’organo amministrativo.
Una società così strutturata è destinata a funzionare fino a quando gli azionisti concordino sulle strategie aziendali. In caso però di dissidio insanabile, il rischio è che la società entri in una situazione di stallo (quello che gli anglosassoni comunemente definiscono “deadlock” – punto morto).
Diventa allora importante non solo prevedere l’eventuale situazione di contrasto, ma anche contemplare e regolamentare possibili rimedi per uscire dalla situazione di stallo, al solo scopo di preservare la funzionalità e la continuità dell’impresa. Continua a leggere
Rassegna di giurisprudenza tributaria – II semestre 2016
di Raffaele Trabace
Una disamina, con brevi commenti, di recenti decisioni della Corte di Cassazione su temi fiscali di nteresse notarile.
- IMPOSTA DI REGISTRO
1.1. AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
Residenza della famiglia. Tizio e Caia, coniugi in regime di comunione legale dei beni, acquistano una “prima casa” nel Comune Alfa, impegnadosi a trasferire la residenza in detto Comune entro 18 mesi. Continua a leggere
Start up innovative e deroghe al diritto societario
Start up, come dice la parola stessa, tradotta direttamente dall’inglese, significa letteralmente “avvio”. Con questo termine ci si riferisce all’avvio di un’attività imprenditoriale. Le start up innovative sono società di capitali (costituite anche in forma di cooperative) che per essere denominate tali devono possedere una serie di requisiti, tra cui quello maggiormente qualificante è senz’altro rappresentato dall’essere l’attività svolta legata all’innovazione e alla tecnologia.
Non si tratta di un nuovo tipo societario, ma di una particolare qualificazione attribuita a società di nuova costituzione (o costituite da 48 mesi al massimo) a cui è connesso un regime normativo agevolato sia sotto il profilo sostanziale, sia fiscale, sia giuslavoristico.
[Ultima edizione cartacea] Il voto plurimo: i sistemi europei
Articolo pubblicato sull’ultima edizione cartacea di Federnotizie del 2014, che riportiamo in continuità con la tradizione della testata.
Relazione presentata al convegno di studio Adolfo Beria di Argentine organizzato a Courmayeur il 19-20 settembre 2014, dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc.
1. Il principio “un’azione, un voto” in Europa
Il titolo della mia relazione richiederebbe forse una descrizione sistematica di numerosi ordinamenti stranieri: compito non facile e comunque già svolto da altri, su sollecitazione della Commissione Europea, nel 2007[1]. I risultati di questo studio sono reperibili senza difficoltà e sono sostanzialmente validi anche oggi. Esistono anche altre fonti alle quali è possibile rivolgersi molto agevolmente per avere il quadro della situazione in Europa e in altri Stati extraeuropei, fra cui alcuni studi di autori italiani, molto accurati e completi.
[Ultima edizione cartacea] I conferimenti in denaro in sede di costituzione di Srl “ordinarie”
Articolo pubblicato sull’ultima edizione cartacea di Federnotizie del 2014, che riportiamo in continuità con la tradizione della testata.
L’art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 – convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 – ha abolito l’obbligo in precedenza previsto dal legislatore a carico dei soci di una Società a Responsabilità Limitata in sede di atto costitutivo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro (in caso di società pluripersonale), o l’intero capitale sottoscritto (in caso di società unipersonale), e nel contempo:
- ha modificato il comma 4 dell’art. 2464 c.c. che ora è del seguente letterale tenore: «Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto (omissis)»;
- ha introdotto un nuovo comma 4 nell’art. 2463 c.c., il quale stabilisce che «l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione».
A cura di Filippo Laurini