di Ciro Caccavale
1. Il regime delle società con sede amministrativa e/o oggetto principale in Italia: cenni
Le considerazioni che seguono, le quali chiamano in causa, per certi versi, il procedimento di omologazione, potrebbero intendersi come un atto di concorrenza per agganciamento, volte a sfruttare l’enorme visibilità che la materia della volontaria giurisdizione ha conseguito negli ultimi tempi, per argomenti diversi, però, da quello del controllo sugli atti societari, del quale qui ci si occupa. Ma a ben vedere, con la recente riforma della disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (portata dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ), è anche divenuta di stringente attualità l’intera materia degli atti delle società straniere, e del coinvolgimento del notaio nelle vicende societarie caratterizzate da profili di internazionalità, nella quale il tema in oggetto si innesta senz’altro a pieno titolo[1].
Si tratta adesso, nello specifico, di verificare come si configuri il controllo di legalità che il notaio sia tenuto a svolgere in ordine alle società straniere che in Italia abbiano stabilito la loro sede effettiva o in Italia prevalentemente operino e che, essendo tenute a rispettare la legge italiana ai sensi delle nostre norme di conflitto (art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218), debbano anche iscriversi nel registro delle imprese.