Il contributo che segue, nasce dalla traccia, pensata solo per essere poi distribuita ai partecipanti, a supporto del commento a una recente decisione della Cassazione in materia di enunciazione (e di responsabilità del notaio per l’atto enunciato) con cui ho intrattenuto i Colleghi del Distretto di Milano nella riunione di aggiornamento del 14 giugno u.s.
Nell’approfondire, via via, l’argomento ne è uscito un lavoro che è parso alla Redazione e a chi scrive un utile vademecum, destinato a una più ampia platea, per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di enunciazione di finanziamenti soci in campo societario e per dar conto delle insidie che possono celarsi in alcune fattispecie molto frequenti.
Esso contiene indicazioni e riferimenti frutto del lavoro soprattutto di studiosi di estrazione notarile e, in una dimensione e formato improntati alla sua originaria destinazione, complessivamente molto più discorsiva che scientifica, alcune considerazioni personali.
Il ritorno della Cassazione sull’utilizzo dei finanziamenti soci in campo societario. L’estensione del perimetro dell’”enunciazione”
La recente ordinanza (interlocutoria[1]) n. 11276 del 29 aprile 2021 della Corte di Cassazione[2] è l’occasione per fare il punto e aggiornare lo stato dell’arte sui finanziamenti soci utilizzati o citati – e uso volutamente termini neutri – in occasione di atti societari. Continua a leggere