Acchiapp’ a PEEP!

Dopo lunga corsa a ostacoli, le convenzioni Bucalossi “raggiungono” le convenzioni PEEP

Cass., SS.UU., 6 luglio 2022, n. 21348

di Massimo Caccavale

Con Sentenza n. 21348/2022 (.PDF), le Sezioni Unite della Cassazione enunciano questi principi:

«In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 106 del 2011, e all’art. 25-undedes del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della legge n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Buca/ossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001».

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Acchiapp’ a PEEP! ultima modifica: 2022-07-08T16:59:27+02:00 da Redazione Federnotizie