Scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente: le semplificazioni nelle operazioni infragruppo

Sommario. 1. Dalla tipizzazione dello scorporo alla beneficiaria preesistente – 2. Il problema delle semplificazioni – 3. Relazione degli amministratori e relazione degli esperti – 4. La situazione patrimoniale – 5. La competenza dell’organo amministrativo – 6. Il diritto di recesso – 7. Un cenno al regime fiscale – 8. Conclusioni.


La modifica dell’art. 2506.1 c.c. introdotta dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 ha definitivamente superato due dei principali dubbi sorti all’indomani dell’introduzione della scissione mediante scorporo: l’operazione può oggi avere ad oggetto l’intero patrimonio della società scissa o una sua parte e può essere realizzata non soltanto a favore di società di nuova costituzione, ma anche di società preesistenti.

Il riconoscimento legislativo di quest’ultima possibilità, già anticipato dalla prassi notarile, apre tuttavia una questione ulteriore e di notevole interesse operativo: quale disciplina procedimentale deve applicarsi quando la beneficiaria preesistente sia interamente posseduta dalla società scissa?

La risposta non è immediata. Il correttivo del 2025 ha infatti espressamente circoscritto alcune delle semplificazioni proprie dello scorporo all’ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione. Ciò non significa, tuttavia, che lo scorporo a favore di una controllata totalitaria debba necessariamente seguire il procedimento ordinario. Al contrario, la struttura dell’operazione consente di ricondurla, per diversi profili, alla logica delle fusioni e scissioni semplificate caratterizzate dall’assenza di un rapporto di cambio economicamente rilevante.

È su questo terreno che assumono particolare importanza gli orientamenti elaborati dal Consiglio Notarile di Milano.

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Tribunale di Roma, 2 febbraio 2026 n.1604: scissione societaria e destinazione degli elementi non indicati nel progetto

1. Il caso

In data 27 aprile 2005 la società Alfa vendeva a Tizia alcune unità immobiliari, assumendosi l’onere di ottenere, per detti immobili, la concessione in sanatoria (non ancora rilasciata alla data della stipula) e di sostenerne integralmente i costi.

Successivamente, in data 24 novembre 2018, al fine di risolvere insanabili contrasti tra i soci, la società Alfa si scindeva parzialmente in via non proporzionale, dando vita alla società Beta, alla quale venivano assegnati immobili e liquidità corrispondenti alla quota di capitale della socia uscente.

In data 7 maggio 2019 Tizia vendeva le porzioni immobiliari a suo marito Tizio, il quale in data 8 ottobre 2019 riceveva dall’Ufficio Condono di Roma la richiesta di versamento delle imposte per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

A seguito dell’istanza di Tizio, la società Alfa provvedeva al pagamento, ma richiedeva alla società Beta il rimborso della quota, ottenendo poco dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo.

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Operazione straordinaria di scissione e abuso del diritto nei documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria

a cura di Alberto Picarello
partner LawaL Legal & Tax advisory

1. Evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di abuso del diritto

Prima di analizzare i casi pratici tratti dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria in tema di operazioni straordinarie di scissione, è opportuno effettuare un breve excursus sull’evoluzione normativa della disciplina della materia; ciò a cominciare dalla considerazione per cui solo con l’introduzione dell’art. 10 della legge 408 del 1990, l’ordinamento giuridico italiano si è dotato di una disposizione antielusiva vera e propria.

Per colmare la lacuna normativa appena evidenziata, negli anni ‘70 e ’80 parte della dottrina aveva sostenuto l’applicabilità, anche in sede tributaria, dell’art. 1344 c.c. sulla illiceità della causa dei contratti stipulati in “frode alla legge, in quanto contrari a norme imperative[1]. Soluzione in realtà non idonea a contrastare l’elusione, poiché la dichiarazione di nullità degli atti da parte dell’Amministrazione finanziaria non consentiva alla medesima alcuna riqualificazione dei contratti atta a recuperare a tassazione gli importi evasi[2].

Precisato ciò, al citato art. 10 della legge 408 del 1990 seguì, con il D.Lgs. 358/1997, l’introduzione dell’art. 37-bis d.p.r. 600/1973, che ribadì la struttura dell’originaria norma antielusiva, sia pure con un elenco più ampio delle operazioni a tal fine rilevanti, limitando l’applicazione della disciplina in esame alle imposte sul reddito; iii) per quanto riguarda la formulazione, fu enunciato in modo da sostituire l’avverbio “fraudolentemente”, con la formula concernente gli atti, fatti o negozi “diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti” ; iv) introdusse la previsione dell’inopponibilità (inefficacia relativa) degli atti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; v) introdusse il concetto in base al quale le operazioni, per essere elusive dovessero essere prive di “valide ragioni economiche”; vi) dispose la “deduzione” delle imposte già pagate; vi) inserì tra gli atti inopponibili al Fisco non solo quelli privi di valide ragioni economiche ed aventi il fine di ottenere un risparmio d’imposta, ma anche quelli diretti più specificamente ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento giuridico tributario[3].

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La scissione negativa

L’istituto della scissione rappresenta, allo stato attuale, una delle fattispecie del diritto societario maggiormente caratterizzata da elementi di polimorfismo. La stessa normativa di legge non stabilisce in modo espresso un fondamento comune alle diverse sub-fattispecie di scissione contemplate nel nostro ordinamento e non stabilisce limitazioni tassative, né di tipo qualitativo, né di tipo quantitativo.

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Novità in tema di scissione societaria: modifica all’art. 2506 ter C.C.

Il comma 1 dell’art. 27 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 ha modificato, a decorrere dal 25 novembre 2014, l’art 2506 ter del Codice Civile, prevedendo che quando la scissione avviene con aumento del capitale della beneficiaria e conferimento di beni in natura, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo, oltre che indicare i criteri di distribuzione delle azioni o quote ed il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie, nonché di quello che eventualmente rimanga nella società scissa, deve altresì menzionare (e qui è la novità), l’avvenuta elaborazione della relazione di stima di cui all’articolo 2343, indicando il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.

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