Sommario. 1. Dalla tipizzazione dello scorporo alla beneficiaria preesistente – 2. Il problema delle semplificazioni – 3. Relazione degli amministratori e relazione degli esperti – 4. La situazione patrimoniale – 5. La competenza dell’organo amministrativo – 6. Il diritto di recesso – 7. Un cenno al regime fiscale – 8. Conclusioni.
La modifica dell’art. 2506.1 c.c. introdotta dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 ha definitivamente superato due dei principali dubbi sorti all’indomani dell’introduzione della scissione mediante scorporo: l’operazione può oggi avere ad oggetto l’intero patrimonio della società scissa o una sua parte e può essere realizzata non soltanto a favore di società di nuova costituzione, ma anche di società preesistenti.
Il riconoscimento legislativo di quest’ultima possibilità, già anticipato dalla prassi notarile, apre tuttavia una questione ulteriore e di notevole interesse operativo: quale disciplina procedimentale deve applicarsi quando la beneficiaria preesistente sia interamente posseduta dalla società scissa?
La risposta non è immediata. Il correttivo del 2025 ha infatti espressamente circoscritto alcune delle semplificazioni proprie dello scorporo all’ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione. Ciò non significa, tuttavia, che lo scorporo a favore di una controllata totalitaria debba necessariamente seguire il procedimento ordinario. Al contrario, la struttura dell’operazione consente di ricondurla, per diversi profili, alla logica delle fusioni e scissioni semplificate caratterizzate dall’assenza di un rapporto di cambio economicamente rilevante.
È su questo terreno che assumono particolare importanza gli orientamenti elaborati dal Consiglio Notarile di Milano.
