Scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente: le semplificazioni nelle operazioni infragruppo

Sommario. 1. Dalla tipizzazione dello scorporo alla beneficiaria preesistente – 2. Il problema delle semplificazioni – 3. Relazione degli amministratori e relazione degli esperti – 4. La situazione patrimoniale – 5. La competenza dell’organo amministrativo – 6. Il diritto di recesso – 7. Un cenno al regime fiscale – 8. Conclusioni.


La modifica dell’art. 2506.1 c.c. introdotta dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 ha definitivamente superato due dei principali dubbi sorti all’indomani dell’introduzione della scissione mediante scorporo: l’operazione può oggi avere ad oggetto l’intero patrimonio della società scissa o una sua parte e può essere realizzata non soltanto a favore di società di nuova costituzione, ma anche di società preesistenti.

Il riconoscimento legislativo di quest’ultima possibilità, già anticipato dalla prassi notarile, apre tuttavia una questione ulteriore e di notevole interesse operativo: quale disciplina procedimentale deve applicarsi quando la beneficiaria preesistente sia interamente posseduta dalla società scissa?

La risposta non è immediata. Il correttivo del 2025 ha infatti espressamente circoscritto alcune delle semplificazioni proprie dello scorporo all’ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione. Ciò non significa, tuttavia, che lo scorporo a favore di una controllata totalitaria debba necessariamente seguire il procedimento ordinario. Al contrario, la struttura dell’operazione consente di ricondurla, per diversi profili, alla logica delle fusioni e scissioni semplificate caratterizzate dall’assenza di un rapporto di cambio economicamente rilevante.

È su questo terreno che assumono particolare importanza gli orientamenti elaborati dal Consiglio Notarile di Milano.

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D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 88: chiarimenti e semplificazioni su operazioni transfrontaliere e scissione mediante scorporo

A cura di Enrico Doria

Il D.Lgs. 88/2025, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2025 ed efficace dall’8 luglio, interviene sul D.lgs. 19/2023, varato appena un anno fa per recepire la direttiva (UE) 2019/2121, la cui applicazione aveva sollevato alcune criticità, in particolare con riferimento al controllo di legalità notarile, al rapporto tra la legge dello stato d’origine e quella dello stato di destinazione, nonché in ordine all’ambito operativo della scissione mediante scorporo.

Il legislatore ha così voluto chiarire tali questioni applicative, definendo meglio l’iter procedimentale e dando risposta alle istanze emerse in dottrina e nella prassi notarile per favorire la realizzazione delle operazioni in esame.

Tra le principali novità spicca l’estensione del perimetro operativo della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone e ad enti non societari, a prescindere dalla presenza di società di capitali tra gli enti partecipanti all’operazione, nonchè alle operazioni che coinvolgono società non europee.

Il correttivo procede secondo due direttrici principali: da un lato perfeziona l’impianto definitorio e procedimentale del D.lgs. 19/2023, dall’altro interviene sul codice civile ed in particolare sulla scissione mediante scorporo. In primis, si amplia la nozione di beneficio pubblico includendovi anche quei benefici non censiti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

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La scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.)

1. Aspetti introduttivi

L’art. 51, comma 3, del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) ha apportato alcune modificazioni al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile, consistenti nell’inserimento, dopo l’art. 2506, del nuovo art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo) [1], nonché in alcune aggiunte al testo degli artt. 2506-bis e 2506-ter [2].

La normativa è di matrice europea ed infatti la scissione mediante scorporo è concepita dalla direttiva (UE) 2019/2121 come scissione transnazionale, venendo successivamente estesa alle operazioni domestiche in sede di recepimento [3]. Ne consegue che l’operazione si può realizzare indifferentemente sia tra società nazionali sia – ricorrendo i presupposti di cui al D. Lgs. n. 19/2023 – tra società nazionali e società estere [4].

Trattasi di un istituto nuovo, potenzialmente interessante per l’attuazione di diverse finalità pratiche, quali per esempio:

  • creare la holding di famiglia [5];
  • creare una sub-holding [6];
  • nell’ambito di un gruppo societario, creare anelli intermedi della catena partecipativa [7];
  • in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale e al subentro di nuovi soci in grado di apportare utili sinergie operative al business aziendale che si intende circoscrivere in capo alla beneficiaria [8];
  • suddividere differenti attività svolte da un ente in uno o più soggetti così da procedere ad una pianificazione industriale più efficace (ramificazione verticale) [9].

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