RIVALUTAZIONE PER BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

La legge di bilancio per il 2020 prevede, ai commi 696 e seguenti dell’art. 1, che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del DPR 917/1986 (e pertanto le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
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RIVALUTAZIONE PER BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI ultima modifica: 2020-01-07T09:00:55+01:00 da Annalisa Annoni