La rideterminazione del valore dei terreni 2023

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria per il 2023) (art. 1, commi 108 e 109), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 1, comma 109, Legge 197/2022, per l’anno di imposta 2023, dispone che l’aliquota …. è pari  al 16 per cento

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%:

  • persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
  • società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
  • enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 novembre 2023 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 (sull’importo delle rate al 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Continua a leggere

La rideterminazione del valore dei terreni 2023 ultima modifica: 2023-01-16T08:30:02+01:00 da Giovanni Rizzi

Rideterminazione del valore di acquisto di terreni, proroga per il 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29/12/2022 – S.O. n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022) prevede all’art. 1 commi 108-109 la proroga per l’anno 2023 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata al 16%.

Si rammenta che da ultimo la facoltà di rideterminazione del valore dei terreni era stata prorogata dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, di conversione del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), consentendo l’affrancazione sino al 15 novembre 2022 con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2022, con il pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’14% del valore risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

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Rideterminazione del valore di acquisto di terreni, proroga per il 2023 ultima modifica: 2022-12-30T16:40:37+01:00 da Clara Trimarchi

Proroga al 15 novembre 2022 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni

La legge n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato il termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Pertanto è possibile assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15 novembre 2022.

Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere da tale data; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Per l’anno 2022 l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da calcolarsi sui valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con la perizia giurata, è stata aumentata dall’11% al 14%.

Proroga al 15 novembre 2022 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni ultima modifica: 2022-04-29T16:49:01+02:00 da Clara Trimarchi

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2022

Con il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) (art. 29) è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 14%.

Al riguardo si rammenta che per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 29, comma 2, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, per l’anno di imposta 2022, dispone che l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata  al 14 per cento”.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 giugno 2022 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 e ciò pagando il 14% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 giugno 2022. Da notare che il termine ultimo per l’affrancamento è previsto al 15 giugno del corrente anno: anche questa è una novità visto che negli anni precedenti il termine per l’affrancamento era di norma previsto al 30 giugno dell’anno di riferimento.

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La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2022 ultima modifica: 2022-03-11T08:30:30+01:00 da Giovanni Rizzi

Rideterminazione del valore di acquisto di terreni: proroga per il 2022

Il testo definitivamente approvato del nuovo “Decreto Legge Energia” (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, pubblicato il 1 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 50 – Serie Generale) prevede all’art. 29, tra le “Altre misure urgenti”, la proroga per l’anno 2022 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata al 14%.

Si rammenta che, da ultimo, la facoltà di rideterminazione del valore dei terreni era stata prorogata dall’art. 14, comma 4-bis, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106, consentendo l’affrancazione sino al 15 novembre 2021 con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’11% del valore risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2021.

Per quanto riguarda il 2022, l’art. 29 del D.L. Energia ha modificato ulteriormente i termini previsti dall’art. 2, comma 2 del D.L. 282 del 2002 consentendo di assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 2022.

Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Rideterminazione del valore di acquisto di terreni: proroga per il 2022 ultima modifica: 2022-03-03T08:30:06+01:00 da Clara Trimarchi

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2021

Con la legge stabilità 2021, art. 1, commi 1122 e 1123, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (pubblicata in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 supplemento ordinario n. 46/L), era stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, con l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’11% (pari a quella già fissata nel 2020) e ciò sino alla data del 30 giugno 2021.

Detto termine è stato prorogato sino al 15 novembre 2021 in forza di quanto disposto dall’art. 14, comma 4-bis, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

Pertanto, sulla base di quest’ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2021, i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e ciò pagando l’11% del valore del terreno stesso alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2021.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Continua a leggere

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2021 ultima modifica: 2021-07-30T08:30:58+02:00 da Giovanni Rizzi

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2021

Con la Legge di Stabilità 2021, art. 1, commi 1122 e 1123, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (pubblicata in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 supplemento ordinario n. 46/L), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, con l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’11% (pari a quella già fissata nel 2020).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 30 giugno 2021, i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e ciò pagando l’11% del valore del terreno stesso alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 30 giugno 2021. Continua a leggere

La rideterminazione del valore dei terreni – Anno 2021 ultima modifica: 2021-01-13T08:30:14+01:00 da Giovanni Rizzi

Legge di bilancio 2021 Proroga per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni

La legge di bilancio per il 2021, nel testo approvato il 27 dicembre alla Camera e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato, prevede all’art. 1 commi 1122 e 1123 la proroga per l’anno 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata all’11%.
Si rammenta che da ultimo la facoltà di rideterminazione del valore era stata prorogata dall’articolo 137 del D.L. n. 34 del 2020 consentendo l’affrancazione sino al 30 settembre 2020 con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 luglio 2020, con il pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’11% del valore risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 30 settembre 2020. Continua a leggere

Legge di bilancio 2021 Proroga per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni ultima modifica: 2020-12-30T18:05:45+01:00 da Clara Trimarchi

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni – 2020

La legge di bilancio per il 2020, nel testo definitivamente approvato, prevede all’art. 1 commi 693 e 694 (che riprendono l’art. 89 del relativo Disegno di Legge) la proroga della possibilità per le persone fisiche e per le società semplici di rideterminare i valori di terreni edificabili ed agricoli e di partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze ai fini dell’art. 81, co. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.).

 

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Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni – 2020 ultima modifica: 2019-12-28T13:00:53+01:00 da Annalisa Annoni