La possidenza di un’abitazione agevolata, anche se ritenuta non idonea a fini abitativi, non consente la reiterazione dei benefici.
La titolarità di un immobile acquistato fruendo dei benefici “prima casa”, per quanto ritenuto dal contribuente inidoneo a realizzare i suoi concreti bisogni abitativi, preclude allo stesso di avvalersi nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto di un’altra abitazione.
E’ il principio sancito dalla Corte con Ordinanza, Sez. 6, n. 14740/2017. Continua a leggere
Agevolazione “prima casa” e reiterazione dei benefici
ultima modifica: 2017-09-11T07:48:40+02:00
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