La norma
Art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017 n. 205
Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20, comma 1:
1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: « dell’atto presentato »;
2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»; Continua a leggere