Raffaele Trabace
Per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 16 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la possibilità di eseguire bonifici è ammessa per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.
E’ quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9/E del 21 gennaio 2017.
Continua a leggere
Bonifico per spese di recupero e riqualificazione energetica degli edifici anche tramite Istituti di pagamento
ultima modifica: 2017-02-01T13:41:40+01:00
da