Gli interventi normativi sul processo telematico e tra questi, principalmente, il D.L. 179/2012, modificato dal D.L. n. 90/2014 e dalla L. n. 132/2015, hanno ampliato il novero dei soggetti autorizzati ad autenticare documenti (analogici ed informatici) attribuendo anche agli avvocati, oltre che agli ausiliari del giudice, uno specifico potere di autenticare le copie degli atti giudiziari se estratti dal fascicolo informatico ove sono contenuti, che in precedenza risultava facoltà attribuita in via esclusiva all’attività delle cancellerie.
Ne consegue che anche i notai, spesso deputati a documentare in sede negoziale – mediante allegazione formale ai propri atti – provvedimenti emessi in sede processuale, si sono trovati a dover fare i conti con l’innovazione introdotta, dovendo previamente accertare quali copie siano certificabili conformi dagli avvocati (ed ausiliari del giudice) e quali siano le condizioni affinché queste possano essere legalmente equiparate all’originale.
di Ruben Israel