Paga l’imposta di donazione il contribuente che non dichiara nell’atto di compravendita la provenienza donativa della provvista utilizzata (Cassazione, 24 giugno 2016, n. 13133).
L’art. 1, comma 4-bis del d.lgs. 346 del 1990, prevede che «ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto». Continua a leggere
Donazione indiretta e collegamento negoziale
ultima modifica: 2016-09-07T12:05:19+02:00
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