La legge di bilancio 2021, nel testo approvato il 27 dicembre alla Camera e approvato in via definitiva al Senato ma non ancora pubblicato, sospende fino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 01.09.2020 al 31.01.2021. La medesima disposizione precisa inoltre che i protesti (o le contestazioni equivalenti) già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio e che, peraltro, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
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Decreto Liquidità: Titoli di credito e protesti: domande e (possibili) risposte
Il DL 23/2020 (cd Decreto Liquidità) dedica un’intera disposizione – l’art. 11 – alla “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”. Si tratta di una previsione volta a porre rimedio alla situazione di obbiettiva incertezza venutasi a creare per effetto dell’art. 10, comma 5, DL 9/2020 (cd. Decreto Cura Italia).
Quest’ultima disposizione, infatti, aveva sospeso dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 i termini di scadenza “relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva”. Tuttavia, tale sospensione era espressamente limitata ai debitori residenti all’interno della iniziale “zona rossa”, poi estesa all’intero territorio nazionale per effetto di successivi provvedimenti normativi (in particolare il DPCM 9 marzo 2020, entrato in vigore il 10 marzo 2020). Era così sorto, a causa della tecnica normativa impiegata dal legislatore, il dubbio – di cui ci siamo già occupati in un precedente approfondimento del nostro giornale – se la sospensione continuasse ad operare nella sola “zona rossa” iniziale, o se dovesse ritenersi estesa a tutto il territorio nazionale. Continua a leggere