La Corte di cassazione perde una buona occasione per definire alcune linee generali relative alla circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall’estero, in particolare le procure[1].
Il caso – secondo quanto si può ricavare dalla sentenza in esame – riguardava una procura proveniente dalla Pennsylvania, nella forma di scrittura privata la cui sottoscrizione era stata certificata da un notary public locale, recante la Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, quindi utilizzata in Italia per procedere ad una vendita immobiliare. In seguito la persona che si reputava aver rilasciato la procura disconosceva la propria sottoscrizione e chiedeva fosse dichiarata la nullità della procura stessa e della conseguente vendita. Riconosciuta valida la procura in primo grado e inefficace in appello, la vicenda approdava alla Cassazione ed è stata decisa con la sentenza che si annota.
di Paolo Pasqualis notaio in Portogruaro (ex Presidente del Cnue)