Commento a Cass. 22-2-21, n. 4645
“In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall’art. 147, co. 1°, lett. b), della L. n. 89/1913 (qui contestato in relazione all’art. 14 del Codice deontologico), è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all’anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell’attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso a un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche”.
Con la sentenza dalla quale è tratta (anche) questa massima, la S.C. – nel confermare la condanna del Notaio a sei mesi di sospensione in un caso (tra l’altro) di concorrenza sleale tramite una fatturazione compiacente, su richiesta delle parti, in modo da far conseguire loro indebiti risparmi fiscali – è da ultimo tornata su quel criterio, ancor sempre sfuggente, della “non occasionalità”, previsto dall’art. 147, lett. b), L. 89/1913, “che punisce la violazione non occasionale delle norme professionali”. Secondo la pronuncia, “il rilievo disciplinare di tali condotte postula, per espressa previsione di legge, il carattere reiterato delle violazioni” (nella specie “riscontrate in più di 40 pratiche nell’arco di un trimestre”). Continua a leggere