Occasionalità dell’illecito disciplinare: la Cassazione si pronuncia

Commento a Cass. 22-2-21, n. 4645

In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall’art. 147, co. 1°, lett. b), della L. n. 89/1913 (qui contestato in relazione all’art. 14 del Codice deontologico), è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all’anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell’attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso a un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche”.


Con la sentenza dalla quale è tratta (anche) questa massima, la S.C. – nel confermare la condanna del Notaio a sei mesi di sospensione in un caso (tra l’altro) di concorrenza sleale tramite una fatturazione compiacente, su richiesta delle parti, in modo da far conseguire loro indebiti risparmi fiscali – è da ultimo tornata su quel criterio, ancor sempre sfuggente, della “non occasionalità”, previsto dall’art. 147, lett. b), L. 89/1913, “che punisce la violazione non occasionale delle norme professionali”. Secondo la pronuncia, “il rilievo disciplinare di tali condotte postula, per espressa previsione di legge, il carattere reiterato delle violazioni” (nella specie “riscontrate in più di 40 pratiche nell’arco di un trimestre”). Continua a leggere

Occasionalità dell’illecito disciplinare: la Cassazione si pronuncia ultima modifica: 2022-02-02T08:30:45+01:00 da Luigi De Ruggiero

Non punibilità per tenuità del fatto. Altre riflessioni in tema di procedimento disciplinare

È stato osservato che l’impiego dello strumento della “particolare tenuità” del fatto, previsto dall’art. 131 bis C.P., riportato in calce, ha la funzione di deflazionare il carico giudiziario ed è finalizzato a limitare l’uso della costosa gestione del processo tradizionale nei soli casi in cui ciò si renda veramente necessario.

L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ovvero della “irrilevanza del fatto”, già conosciuto nell’ordinamento minorile e in quello della competenza del giudice di pace, deve essere tenuto distinto dalla c.d. “inoffensività del fatto”; quest’ultimo attiene alla totale mancanza di offensività del fatto che pertanto risulta privo di un suo elemento costitutivo e quindi in definitiva atipico e insussistente come illecito.

Diversamente l’istituto in questione presuppone un fatto tipico e pertanto costitutivo di un illecito da non ritenere punibile in ragione dei principi generali di proporzione e di economia processuale.

A cura di Arturo Brienza

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Non punibilità per tenuità del fatto. Altre riflessioni in tema di procedimento disciplinare ultima modifica: 2021-12-10T08:30:49+01:00 da Redazione Federnotizie

Il procedimento disciplinare con gli occhi di un presidente Co.Re.Di.

Riprendiamo (e ci torneremo) il discorso sul procedimento disciplinare notarile per alimentare un dibattito teso a correggere qualche imperfezione di un impianto che ha dimostrato di reggere a questi primi anni di applicazione.

Lo facciamo pubblicando l’intervento del Presidente Luigi De Ruggiero al Congresso Federnotai dello scorso 24 settembre.

Il procedimento disciplinare con gli occhi di un presidente Co.Re.Di.

Mi è capitato di presiedere per sette anni la COREDI Lombardia e ho quindi conosciuto i notai più discoli (non necessariamente i peggiori): poteva capitarmi anche una qualche forma di rigetto verso il mondo del notariato. Invece ne è nato un feeling, nel senso che tengo ormai anche emotivamente al prestigio e al decoro della classe notarile esattamente come voi: se farò qualche osservazione critica è perché credo che il ruolo del Presidente di COREDI, ancor più che di fornire qualche competenza in tema di procedura e di tecnica di redazione delle decisioni (documenti che i notai non sono abituati a scrivere), sia quello di apportare un punto di vista esterno contro le sempre insidiose tentazioni di gestione domestica. Continua a leggere

Il procedimento disciplinare con gli occhi di un presidente Co.Re.Di. ultima modifica: 2021-11-26T08:30:20+01:00 da Luigi De Ruggiero

Appunti per una riforma del procedimento disciplinare (anche in vista del Congresso Nazionale)

Nessuna nostalgia si prova per il tempo in cui si dibatteva se i congressi notarili dovessero essere delle vetrine aperte all’esterno per far conoscere e mettere in mostra la “buona merce” del notariato o non invece delle occasioni di confronto e dibattito interno alla categoria.

L’importanza di ambedue le funzioni non è oggi messa in discussione e, come al solito, il congresso di Federnotai dello scorso 24 settembre è stata l’occasione per lanciare proposte di riforma.

Il tema del congresso “Per un nuovo modello deontologico e disciplinare tra pubblica funzione e concorrenza” è stato oggetto di approfondimento in una tavola rotonda che ha impegnato l’intera mattinata.

Di spada e di fioretto.

Forti le proposte emerse dal dibattito per una riforma del procedimento disciplinare molto più prudenti quelle sul codice deontologico.

Da qui la necessità di qualche riflessione.

Accostare come spesso si fa deontologia e disciplinare non è metodologicamente corretto.

Il disciplinare serve a regolare il procedimento teso ad accertare la violazione, da parte del notaio, di ogni violazione di legge. Anche, anzi soprattutto, quelle che non si concretizzano in violazioni del codice deontologico ma in diretta violazione di norme di grado primario. Continua a leggere

Appunti per una riforma del procedimento disciplinare (anche in vista del Congresso Nazionale) ultima modifica: 2021-10-29T08:30:49+02:00 da Arrigo Roveda