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Introduzione.
L’art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) integra l’art. 3 d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni con la l. 5 marzo 2020, n. 13), aggiungendo dopo il comma 6 il seguente ulteriore comma:
“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Continua a leggere
L’inadempimento ai tempi del coronavirus e il termine per la conclusione del contratto definitivo di vendita
ultima modifica: 2020-03-20T08:20:22+01:00
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