Le alienazioni di immobili degli enti ecclesiastici tra autorizzazioni tutorie e art. 12 del D.lgs. 42/2004.
PARTE PRIMA
Autorizzazioni tutorie
- Premesse
- Disposizioni del diritto canonico in tema di alienazioni
- La licenza dell’autorità competente.
PARTE SECONDA
Art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- Autorizzazione ad alienare
- Denuncia e diritto di prelazione.
PARTE TERZA
Coordinamento tra le normative
PARTE PRIMA
AUTORIZZAZIONI TUTORIE
PREMESSE
Prima di iniziare ritengo necessario sottolineare due punti che servono a comprendere l’importanza delle autorizzazioni tutorie inerenti il compimento di alienazioni o di atti peggiorativi del patrimonio posti in essere da enti ecclesiastici:
- la legge n. 222 del 20 maggio 1985 (legge di attuazione del protocollo di approvazione delle norme presentate dalla commissione paritetica in forza dell’accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato Italiano e Santa Sede, relativa alla “Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”) dopo aver regolamentato la procedura per il riconoscimento agli effetti civili della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, con l’art. 18 introduce una norma di conflitto, cioè stabilisce che, ai fini della invalidità o inefficacia dei negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, sono opponibili ai terzi le limitazioni dei poteri di rappresentanza e l’omissione dei controlli canonici che risultano dal registro delle persone giuridiche (dove sono iscritti gli enti ecclesiastici riconosciuti) o anche dal codice di diritto canonico. Quindi questa norma, per la validità dell’atto posto in essere dagli enti ecclesiastici, obbliga al rispetto di tutte le norme (comprese le autorizzazioni tutorie) previste dal diritto canonico, che potrebbero anche non risultare dai singoli statuti né dai registri civili. Questo spiega perché sia così rilevante comprendere bene il sistema delle autorizzazioni canoniche preventive al compimento dell’atto.