A cura di Alessandro De Gregori
Il presente lavoro, partendo da una breve analisi delle caratteristiche principali della responsabilità dell’appaltatore, di cui all’art. 1669 c.c., anche alla luce dei principali orientamenti giurisprudenziali in materia, intende precisare i presupposti in presenza dei quali sorge l’obbligo di cui all’art. 4 d.lgs. 122/2005, verificare i rapporti tra detto obbligo e la responsabilità dell’appaltatore e valutare, infine, quali ricadute pratiche esso determini, in particolar modo dal punto di vista redazionale.
La responsabilità di cui all’art. 1669 c.c..
L’art. 1669 c.c. dispone che: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Continua a leggere