Addendum all’articolo “Conformità catastale” dopo il D.L. 50/2017 (pubblicato su Federnotizie il 30 novembre 2017).
L’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, così dispone:
“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.” Continua a leggere