L’assicurazione sulla vita: aspetti controversi e casistica

Sommario

1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori – 2. La designazione del beneficiario – 3. La revoca della designazione – 4. Corollari dell’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in forza del contratto di assicurazione – 5. Casistica – 5.1. Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi – 5.2. Assicurazione sulla vita e rinuncia all’eredità – 5.3. Disposizione testamentaria della somma assicurata – 5.4. Modifica della designazione contenuta nel testamento con successiva designazione comunicata per iscritto all’assicuratore – 5.5. Estinzione del potere di revoca della designazione – 5.6. Premorienza del beneficiario e mancata sostituzione della designazione – 5.7. Premorienza di uno dei beneficiari e mancata sostituzione della designazione – 5.8. Mancata designazione del beneficiario

di Alessandro Torroni

1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori

Il contatto di assicurazione sulla vita, la cui prestazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante, rientra nella figura generale del contratto a favore di terzo[1] ma la sua disciplina – dovendo la prestazione oggetto del contratto essere eseguita dopo la morte del contraente – si interseca con la disciplina successoria. Questa commistione di discipline, contrattuale e successoria, porta con sé alcuni aspetti problematici, come risulta evidente dall’ampia casistica giurisprudenziale che interessa l’istituto.

Il contratto di assicurazione sulla vita assolve ad una doppia funzione: di risparmio, rispetto al contraente/assicurato e previdenziale, rispetto al terzo beneficiario. La indicata funzione previdenziale/assistenziale connota di una rilevanza particolare la scelta della persona del beneficiario. La prestazione a favore del beneficiario non corrisponde con il sacrificio economico del contrante/assicurato poiché sarà costituita dal capitale versato dal contraente, accresciuto dalla gestione che l’assicuratore ha compiuto del capitale medesimo fino al verificarsi dell’evento assicurato[2]. Questa dissociazione tra sacrificio economico del contraente e prestazione a favore del beneficiario è tenuta in considerazione dal legislatore: in presenza dei presupposti di legge, sono oggetto degli istituti della revocazione a favore dei creditori, della collazione, dell’imputazione ex sé e della riduzione delle donazioni i premi pagati all’assicuratore e non la prestazione assicurativa erogata a favore del beneficiario (art. 1923, comma 2, c.c.).

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L’assicurazione sulla vita: aspetti controversi e casistica ultima modifica: 2022-07-08T08:30:46+02:00 da Redazione Federnotizie

Polizza sulla vita a favore di “eredi legittimi o testamentari”: principi di diritto dopo la recente pronuncia delle sezioni unite

In ordine alle clausole di individuazione dei beneficiari designati genericamente come “eredi legittimi o testamentari” nei contratti di assicurazione per il caso di morte dell’assicurato, è sorta, a partire dal 2015, in dottrina e in giurisprudenza, una vera “querelle” interpretativa, circa l’esatta nozione di beneficiario, a causa del contrapporsi di due diversi orientamenti delle Sezioni semplici della Cassazione.

Con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 la Suprema Corte, a Sezioni Unite, chiamata a dirimere il predetto contrasto, ha posto fine a dubbi e incertezze interpretative, enunciando i principi di diritto, di cui meglio infra. Continua a leggere

Polizza sulla vita a favore di “eredi legittimi o testamentari”: principi di diritto dopo la recente pronuncia delle sezioni unite ultima modifica: 2021-07-02T08:30:34+02:00 da Daniela Riva