Sommario
1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori – 2. La designazione del beneficiario – 3. La revoca della designazione – 4. Corollari dell’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in forza del contratto di assicurazione – 5. Casistica – 5.1. Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi – 5.2. Assicurazione sulla vita e rinuncia all’eredità – 5.3. Disposizione testamentaria della somma assicurata – 5.4. Modifica della designazione contenuta nel testamento con successiva designazione comunicata per iscritto all’assicuratore – 5.5. Estinzione del potere di revoca della designazione – 5.6. Premorienza del beneficiario e mancata sostituzione della designazione – 5.7. Premorienza di uno dei beneficiari e mancata sostituzione della designazione – 5.8. Mancata designazione del beneficiario
di Alessandro Torroni
1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori
Il contatto di assicurazione sulla vita, la cui prestazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante, rientra nella figura generale del contratto a favore di terzo[1] ma la sua disciplina – dovendo la prestazione oggetto del contratto essere eseguita dopo la morte del contraente – si interseca con la disciplina successoria. Questa commistione di discipline, contrattuale e successoria, porta con sé alcuni aspetti problematici, come risulta evidente dall’ampia casistica giurisprudenziale che interessa l’istituto.
Il contratto di assicurazione sulla vita assolve ad una doppia funzione: di risparmio, rispetto al contraente/assicurato e previdenziale, rispetto al terzo beneficiario. La indicata funzione previdenziale/assistenziale connota di una rilevanza particolare la scelta della persona del beneficiario. La prestazione a favore del beneficiario non corrisponde con il sacrificio economico del contrante/assicurato poiché sarà costituita dal capitale versato dal contraente, accresciuto dalla gestione che l’assicuratore ha compiuto del capitale medesimo fino al verificarsi dell’evento assicurato[2]. Questa dissociazione tra sacrificio economico del contraente e prestazione a favore del beneficiario è tenuta in considerazione dal legislatore: in presenza dei presupposti di legge, sono oggetto degli istituti della revocazione a favore dei creditori, della collazione, dell’imputazione ex sé e della riduzione delle donazioni i premi pagati all’assicuratore e non la prestazione assicurativa erogata a favore del beneficiario (art. 1923, comma 2, c.c.).