Tassazione delle plusvalenze: nuove aliquote per il 2020

Nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti nelle ipotesi considerate dall’art. 67, primo comma, lett. b) del T.U.I.R. di cui al DPR. 917/1986, la plusvalenza (cioè la differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione aumentato di ogni altro costo inerente ed il prezzo di rivendita) costituisce reddito imponibile, e quindi deve essere denunziata nella dichiarazione dei redditi. In alternativa lart. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), così come modificato dall’art. 2 comma 21 della legge 286/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007) e dall’art. 1 comma 310 legge 296/2006 (finanziaria 2007) consente di assoggettare tale plusvalenza, peraltro solo nel caso di fabbricati e terreni non edificabili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, ad un’imposta sostitutiva sul reddito.

La legge stabilità 2020, art. 1, c. 695, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L) ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2020, la misura di questa imposta sostitutiva, portandola dal 20% (in vigore sino al 31 dicembre 2019) al 26% (applicabile per i trasferimenti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2020).

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Tassazione delle plusvalenze: nuove aliquote per il 2020 ultima modifica: 2020-01-27T08:30:37+01:00 da Giovanni Rizzi